§ 14.5.273 - Regolamento 3 aprile 2003, n. 626.
Regolamento (CE) n. 626/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione di un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/04/2003
Numero:626


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.273 - Regolamento 3 aprile 2003, n. 626.

Regolamento (CE) n. 626/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 159/2003, apre un contingente tariffario per l'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SA 1003 00. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, gli operatori possono evitare l'incameramento della cauzione qualora gli importatori siano in grado di presentare un nuovo titolo d'importazione emesso nel quadro del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 539/2003.

     (2) Poiché tale possibilità causa difficoltà pratiche a livello doganale e crea le condizioni per un uso indebito del contingente tariffario di cui trattasi, è opportuno sopprimere la relativa disposizione.

     (3) Al fine di risolvere le difficoltà pratiche nel trattamento doganale delle importazioni di orzo da birra nei casi in cui siano forniti i certificati di conformità, è necessario modificare le disposizioni del regolamento citato relative alla procedura di certificazione per tale prodotto.

     (4) Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero e l'orzo è importante armonizzare in tutti gli Stati membri le date di applicazione con riferimento alle festività nazionali. Le stesse disposizioni dovrebbero essere applicabili anche al contingente tariffario per l'orzo da birra.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è modificato come segue.

     1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate.»

     2) All'articolo 8, ultima frase, le parole «e firme» sono soppresse.

     3) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato II, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.