§ 14.4.175 - Regolamento 23 luglio 1987, n. 2658.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:23/07/1987
Numero:2658


Sommario
Art. 1.      1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo "nomenclatura combinata" o in forma abbreviata "NC", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 10:
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Quando una preferenza tariffaria è accordata sulla base di regole di origine fondate sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in vigore al 31 dicembre 1987, dette regole [...]
Art. 15.      1. I codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della tariffa doganale comune e della [...]
Art. 16.      I regolamenti (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 97/69 sono abrogati.
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee. Gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 16 sono applicabili a [...]


§ 14.4.175 - Regolamento 23 luglio 1987, n. 2658.

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 7 settembre 1987, n. L 256).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

     visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che la Comunità economica europea è fondata su un'unione doganale che prevede una tariffa doganale comune;

     considerando che il sistema ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità consiste nell'utilizzazione di una nomenclatura combinata che sostituisca le attuali nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe per soddisfare nel contempo le esigenze tariffarie e quelle statistiche;

     considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto "Sistema armonizzato", destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;

     considerando che è opportuno permettere che Stati membri creino suddivisioni statistiche nazionali;

     considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); che la gestione efficace della Taric impone un aggiornamento immediato attraverso un adeguato sistema; che è pertanto necessario che la Commissione sia abilitata a gestire essa stessa la Taric;

     considerando che, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, lo schema della Taric non potrà essere uguale a quello degli altri Stati membri, in ragione delle misure transitorie in materia tariffaria previste dall'atto di adesione; che è pertanto opportuno prevedere che questi due Stati membri siano autorizzati a non applicare la Taric nel corso dei periodi di applicazione di tali misure transitorie;

     considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare, a partire dalle sottovoci Taric, suddivisioni supplementari rispondenti a bisogni nazionali; che dette suddivisioni devono comportare codici numerici appropriati, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77;

     considerando che è indispensabile che la nomenclatura combinata e tutte le altre nomenclature che la riprendono in tutto o in parte o aggiungendovi suddivisioni vengano applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri; che a tal fine opportune disposizioni devono essere adottate sul piano comunitario; che d'altra parte, le disposizioni comunitarie volte ad assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune sono applicabili, ai sensi della decisione 86/98/CECA, ai prodotti contemplati nel trattato CECA;

     considerando che l'elaborazione e l'applicazione di tali disposizioni richiedono una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che la messa in applicazione di dette disposizioni deve avvenire in modo rapido, considerate le gravi conseguenze economiche che potrebbe comportare ogni ritardo in materia;

     considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato responsabile di tutte le questioni relative a detta nomenclatura, alla Taric e a qualsiasi altra nomenclatura basata sulla nomenclatura combinata; che detto Comitato deve poter funzionare il più presto possibile, prima della data di applicazione della nomenclatura combinata;

     considerando che, per definire la portata della nomenclatura combinata, è necessario prevedere le opportune disposizioni preliminari, note complementari di sezioni o di capitoli e note a piè di pagina;

     considerando che formano parte della tariffa doganale comune non soltanto le aliquote dei dazi convenzionali e autonomi e gli altri relativi elementi di percezione fissati all'allegato I del presente regolamento sulla base della nomenclatura combinata, ma anche le misure tariffarie contenute nella Taric e in altre disposizioni comunitarie;

     considerando che per la fissazione delle aliquote dei dazi convenzionali occorre tener conto dei negoziati in seno al GATT;

     considerando che il passaggio dalla vecchia nomenclatura alla nomenclatura combinata può implicare difficoltà nell'applicazione delle regole di origine relative a taluni regimi preferenziali, in particolare nel caso in cui il Paese terzo interessato non abbia aderito al sistema armonizzato; che pertanto occorre prevedere misure appropriate tendenti ad evitare tali difficoltà;

     considerando che, benché la nomenclatura e le aliquote dei dazi relative ai prodotti contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non formino parte della tariffa doganale comune, è tuttavia opportuno far figurare, a titolo indicativo, nel presente regolamento, i dazi convenzionali relativi a tali prodotti;

     considerando che, con l'instaurazione della nomenclatura combinata, numerosi atti comunitari, in particolare nel settore della politica agricola comune, devono essere adattati per tener conto dell'utilizzazione di detta nomenclatura; che tali adattamenti non implicano in generale alcuna modifica sostanziale; che per esigenze di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare direttamente gli adattamenti tecnici necessari agli atti in questione;

     considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo "nomenclatura combinata" o in forma abbreviata "NC", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci [1].

     2. La nomenclatura combinata riprende:

     a) la nomenclatura del sistema armonizzato;

     b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate "sottovoci NC" quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;

     c) le disposizioni preliminari le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

     3. La nomenclatura combinata è ripresa nell'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.

     L'allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali.

     Tuttavia, ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome [2].

 

     Art. 2. [3]

     È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo "Taric", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

     Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende

     a) le misure previste dal presente regolamento;

     b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate "sottovoci Taric", necessarie per l'attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell'allegato II;

     c) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3;

     d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione;

     e) misure di cui all'allegato II applicabili all'importazione e all'esportazione di merci specifiche.

 

     Art. 3. [4]

     1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:

     a) le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;

     b) la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l'ottava cifra sono "00".

     2. Le sottovoci Taric sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono "00".

     3. Eccezionalmente, dei codici addizionali Taric a quattro caratteri possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla nona e alla decima cifra.

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

     1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità.

     2. I codici Taric e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti.

     3. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Tali suddivisioni o codici addizionali sono corredati di codici che li identificano, a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 6. [7]

     La Taric è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di:

     a) integrare nella Taric tutte le misure di cui al presente regolamento o di cui all'allegato II,

     b) attribuire i codici Taric e i codici addizionali Taric,

     c) aggiornare la Taric immediatamente,

     d) comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche della Taric.

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8. [9]

     Il Comitato istituito dall'articolo 247 del codice doganale comunitario può esaminare qualsiasi questione sottopostagli dal suo presidente, sia su iniziativa di questi, sia su iniziativa del rappresentante di uno Stato membro:

     a) relativa alla nomenclatura combinata;

     b) relativa alla nomenclatura della Taric e a qualsiasi altra nomenclatura che riprende la nomenclatura combinata, in tutto o in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e che sia instaurata da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie o di altra natura nel quadro degli scambi di merci.

 

     Art. 9.

     1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 10:

     a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:

     - alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,

     - alle note esplicative,

     - alla creazione, se necessario e al fine di rispondere a bisogni propri della Comunità, di sottovoci Taric a carattere statistico, quando ciò risulti più opportuno rispetto alla NC [10].

     b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;

     c) modifiche dell'allegato II;

     d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

     e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;

     f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato;

     g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento e alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità [11].

     2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:

     - le aliquote dei dazi doganali;

     - i dazi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

     - le restrizioni quantitative stabilite a norma delle disposizioni comunitarie;

     - le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune [12].

     3. Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci Taric. Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all'articolo 12.

 

     Art. 10. [13]

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 11. [14]

 

     Art. 12. [15]

     1. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.

     3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici.

 

     Art. 13. [16]

 

     Art. 14.

     Quando una preferenza tariffaria è accordata sulla base di regole di origine fondate sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in vigore al 31 dicembre 1987, dette regole continuano ad essere applicate in conformità degli atti comunitari in vigore alla suddetta data.

 

     Art. 15.

     1. I codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe senza pregiudizio degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché degli atti che sono stati presi per la loro applicazione e che si riferiscono alle suddette nomenclature. Gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza dalla Commissione.

     2. I riferimenti fatti alla Nimexe figuranti nei diversi atti comunitari in vigore devono intendersi come fatti alla nomenclatura combinata.

 

     Art. 16.

     I regolamenti (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 97/69 sono abrogati.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee. Gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 16 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

 

ALLEGATO I [17]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [18]

 

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1969/93.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[6] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1969/93 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[8] Articolo abrogato dall'art. 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

[9] Articolo così modificato dall'art. 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[13] Articolo modificato dall'art. 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[14] Articolo abrogato dall'art. 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[17] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1719/2005, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2175/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 267/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 426/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 486/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 683/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 711/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 838/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 949/2006 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 996/2006, sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1549/2006, modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1138/2008, dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 179/2009 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della Regolamento (CE) n. 880/2009.

[18] Allegato da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1359/95.