§ 14.4.951 - Regolamento 27 giugno 2006, n. 949.
Regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:27/06/2006
Numero:949


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.4.951 - Regolamento 27 giugno 2006, n. 949.

Regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 28 giugno 2006, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

     considerando quanto segue:

      (1) Con il regolamento (CE) n. 535/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel capitolo 2 della nomenclatura combinata è stata inserita la nota complementare 8 al fine di chiarire la classificazione delle carni salate e delle frattaglie commestibili di cui al codice NC 0210 («Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie»). Nel 1995 questa nota complementare era stata rinumerata nota complementare 7.

     (2) La nota complementare 7 era stata modificata dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione, del 23 ottobre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, al fine di chiarire, alla luce della giurisprudenza della Corte europea di giustizia, che la salatura nel significato della voce 0210 è volta a garantire la conservazione a lungo termine.

     (3) Nel 2002 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1223/2002, dell’8 luglio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, ai sensi del quale i pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 1,9 % in peso, devono essere classificati al codice NC 0207 14 10.

     (4) In seguito a una contestazione in sede OMC da parte di alcuni paesi esportatori nei confronti del regolamento (CE) n. 1223/2002, un panel OMC e l’organo di appello dell’OMC hanno concluso che i pezzi di pollo disossati e congelati che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 3 % rientrano negli obblighi tariffari di cui alla voce 0210 della tabella CE.

     (5) La questione in generale dell’interpretazione della voce 0210 e della classificazione di tali merci è stata sollevata dalla Comunità europea presso gli organi competenti dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

     (6) Al fine di rendere conforme la normativa comunitaria con gli attuali obblighi internazionali della Comunità, interpretati dagli organi competenti dell’OMC, occorre modificare la nota complementare 7 del capitolo 2 per quanto riguarda le carni e le frattaglie di cui alla sottovoce 0210 99. Questo non pregiudica il risultato finale di un’eventuale decisione presa in proposito dagli organi adeguati dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

     (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

     (8) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1223/2002 della Commissione, che classifica i pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 1,9 % in peso, al codice NC 0207 14 10, cessi di essere valido a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento e sia pertanto abrogato.

     (9) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 27 giugno 2006 alla fine del termine ragionevole concesso dall’OMC alla Comunità per conformarsi. Il ricorso all’intesa sulla risoluzione delle controversie non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di conciliazione hanno soltanto un effetto a decorrenza futura. Pertanto, il presente regolamento non può avere effetti retroattivi né fornire orientamenti interpretativi su base retroattiva. Non potendo essere utilizzato per fornire orientamenti interpretativi per la classificazione di merci immesse in libera pratica prima del 27 giugno 2006, non può servire da base per il rimborso di nessun dazio corrisposto prima di tale data.

     (10) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Al capitolo 2 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 7 è sostituita dal testo seguente:

     «Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1223/2002 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2006. Esso non ha effetto retroattivo né fornisce un orientamento interpretativo su base retroattiva.