Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 27/06/2006 |
Numero: | 949 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.4.951 - Regolamento 27 giugno 2006, n. 949.
Regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(G.U.U.E. 28 giugno 2006, n. L 174).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) La nota complementare 7 era stata modificata dal
(3) Nel 2002 la Commissione ha adottato il
(4) In seguito a una contestazione in sede OMC da parte di alcuni paesi esportatori nei confronti del
(5) La questione in generale dell’interpretazione della voce 0210 e della classificazione di tali merci è stata sollevata dalla Comunità europea presso gli organi competenti dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
(6) Al fine di rendere conforme la normativa comunitaria con gli attuali obblighi internazionali della Comunità, interpretati dagli organi competenti dell’OMC, occorre modificare la nota complementare 7 del capitolo 2 per quanto riguarda le carni e le frattaglie di cui alla sottovoce 0210 99. Questo non pregiudica il risultato finale di un’eventuale decisione presa in proposito dagli organi adeguati dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(8) È opportuno che il
(9) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 27 giugno 2006 alla fine del termine ragionevole concesso dall’OMC alla Comunità per conformarsi. Il ricorso all’intesa sulla risoluzione delle controversie non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di conciliazione hanno soltanto un effetto a decorrenza futura. Pertanto, il presente regolamento non può avere effetti retroattivi né fornire orientamenti interpretativi su base retroattiva. Non potendo essere utilizzato per fornire orientamenti interpretativi per la classificazione di merci immesse in libera pratica prima del 27 giugno 2006, non può servire da base per il rimborso di nessun dazio corrisposto prima di tale data.
(10) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Al capitolo 2 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 7 è sostituita dal testo seguente:
«Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.»
Il
Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2006. Esso non ha effetto retroattivo né fornisce un orientamento interpretativo su base retroattiva.