Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 20/03/2006 |
Numero: | 838 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.925 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 838.
Regolamento (CE) n. 838/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(G.U.U.E. 8 giugno 2006, n. L 154).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.
(2) Con la
(3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;
b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e condizioni riportati alla lettera
b) dell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
a) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono le seguenti:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
Voce tariffaria 0304 20 85 |
Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) |
Dazio consolidato del 13,7 % |
Voce tariffaria 6402 19 00 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
Dazio consolidato del 16,9 % |
Voce tariffaria 6402 91 00 |
Altre calzature che ricoprono la caviglia con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
Dazio consolidato del 16,9 % |
Voce tariffaria 6402 99 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
Dazio consolidato del 16,8 % |
Voce tariffaria 6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
Dazio consolidato del 16,9 %. |
Voce tariffaria 6404 19 10 |
Pantofole ed altre calzature da camera |
Dazio consolidato del 16,9 % |
Voce tariffaria 8482 91 90 |
Altre sfere, cilindri, rulli ed aghi |
Dazio consolidato del 7,7 % |
Voce tariffaria 8521 90 00 |
Altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Dazio consolidato del 13,9 % |
Voce tariffaria 8712 00 30 |
Biciclette senza motore |
Dazio consolidato del 14 % |
b) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza, sezione III, allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», gli altri termini e condizioni sono i seguenti:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Altri termini e condizioni |
Voce tariffaria 0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
Aumento di 20 500 tonnellate della quantità attribuita alla Cina nell’ambito del contingente tariffario comunitario |
Voce tariffaria 1006 10 |
Risone |
Attuato dal |
Voce tariffaria 1006 20 |
Riso semigreggio |
Attuato dal |
Voce tariffaria 1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato |
Attuato dal |
Voce tariffaria 1006 40 |
Rotture di riso |
Attuato dal |
Voce tariffaria 2003 10 30 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto |
Aumento di 5 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) del quantitativo attribuito alla Cina nell’ambito del contingente tariffario comunitario |
Voce tariffaria 2003 10 20 |
Funghi del genere Agaricus, conservati temporaneamente o conservati ma non nell’aceto |
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Voce tariffaria 0711 51 00 |
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Tariff item numbers (1) |
Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole |
Apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingentale del 20 %. Si applicano i dazi fuori contingente della CE in vigore |
(1) 2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti |
2008 20 19: 25,6 |
2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti |
2008 20 39: 25,6 |
2008 20 71: 20,8 |
2008 30 11: 25,6 |
2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 30 31: 24 |
2008 30 39: 25,6 |
2008 30 79: 20,8 |
2008 40 11: 25,6 |
2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 40 21: 24 |
2008 40 29: 25,6 |
2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 40 39: 25,6 |
2008 50 11: 25,6 |
2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 50 31: 24 |
2008 50 39: 25,6 |
2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 50 59: 25,6 |
2008 50 71: 20,8 |
2008 60 11: 25,6 |
2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 60 31: 24 |
2008 60 39: 25,6 |
2008 60 60: 20,8 |
2008 70 11: 25,6 |
2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 70 31: 24 |
2008 70 39: 25,6 |
2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 70 59: 25,6 |
2008 80 11: 25,6 |
2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti |
2008 80 31: 24 |
2008 80 39: 25,6 |
2008 80 70: 20,8 |