Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 07/09/2009 |
Numero: | 880 |
Sommario |
Art. 1. All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato "Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire", i contingenti con [...] |
Art. 2. In deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contingenti con i numeri d’ordine 101 e 103 di cui all’allegato del presente regolamento, il periodo di tre mesi per [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 14.4.1008 - Regolamento 7 settembre 2009, n. 880.
Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
(G.U.U.E. 26 settembre 2009, n. L 254)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] ha istituito una nomenclatura delle merci ("nomenclatura combinata") e ha fissato le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con
(3) Conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, del
(4) È pertanto opportuno modificare e integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato "Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire", i contingenti con i numeri d’ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai contingenti con gli stessi numeri d’ordine figuranti in allegato al presente regolamento.
In deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1 ottobre 2009.
Tuttavia, se la lettera firmata dal Brasile menzionata nell’accordo in forma di scambio di lettere approvato con
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
(Omissis)