§ 14.4.887 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 683.
Regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:27/02/2006
Numero:683


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.887 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 683.

Regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

      (2) Con decisione 2006/324/CE del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

      (3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato ed integrato conseguentemente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 («contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitari»), dell'allegato I, Sezione III, Parte 3, è modificato e integrato come segue:

     1) codici NC 1006 10, 1006 20, 1006 40, 1604 20 50 e 1604 20 70, di cui alla lettera a) dell'allegato al presente regolamento sono inseriti nel suddetto allegato 7;

     2) i codici NC 1006 30 sono integrati con i volumi stabiliti alla lettera b) dell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

a)

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

 

Numero voce tariffaria 1006 10

Risone

Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %

 

Numero voce tariffaria 1006 20

Riso semigreggio

Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %

 

Numero voce tariffaria 1006 40

Rotture di riso

Aumento di 31 788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 %

 

Numero voce tariffaria 1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi):

— di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

Nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 %

 

Numero voce tariffaria 1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi):

— di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

Nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 %

 

 

 

 

b)

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

 

Numero voce tariffaria 1006 30

Riso semilavorato o lavorato

Aumento del contingente annuo di 25 516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 %

Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0 %