§ 14.4.843 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 426.
Regolamento (CE) n. 426/2006 del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:09/03/2006
Numero:426


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.843 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 426.

Regolamento (CE) n. 426/2006 del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Nella nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

      (2) Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00, non beneficiano, attualmente, di tale esenzione.

      (3) Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell’interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti.

      (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

      (5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1° gennaio 2006,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:

     «3,5 (*)

(*) Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.