Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.8 cooperazione doganale internazionale |
Data: | 30/01/2006 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.8.34 - Regolamento 30 gennaio 2006, n. 267.
Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(G.U.U.E. 17 febbraio 2006, n. L 47).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con la
(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(L’ammissione al beneficio di questi contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)
Codice NC |
Designazione delle merci |
Altri termini e condizioni |
Numero voce tariffaria 0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
aumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria 1701 11 10 |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t (*) |
Numero voce tariffaria 0202 20 30 0202 30 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione. |
aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
Numero voce tariffaria ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 |
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
aumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria ex 0406 90 21 |
Formaggio Cheddar |
aumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria 0405 10 0405 90 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte |
aumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
(*) Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).