Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 812 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Uso di deterrenti acustici. |
Art. 3. Specifiche tecniche e modalità d'uso. |
Art. 4. Programmi di osservazione in mare. |
Art. 5. Osservatori. |
Art. 6. Relazioni annuali. |
Art. 7. Valutazione globale e revisione. |
Art. 8. Adeguamento al progresso tecnico e altri orientamenti di natura tecnica. |
Art. 9. Modifica del regolamento (CE) n. 88/98. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 12.1.75 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 812. [1]
Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 150).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, definito all'articolo 2 del
(2) La
(3) In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario.
(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto opportuno imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un livello elevato di catture accessorie di piccoli cetacei, tenendo conto anche del rapporto costo/efficacia di tale misura. È necessario inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei deterrenti acustici da utilizzare per tali attività di pesca. Sono necessari studi scientifici o progetti pilota per migliorare le conoscenze sugli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici.
(5) Il presente regolamento non dovrebbe impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di deterrenti attivi. Ai fini del presente regolamento è opportuno pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di deterrenti acustici che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento stesso. È altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, ai sensi della
(6) Le osservazioni indipendenti delle attività di pesca rivestono un'importanza fondamentale al fine di ottenere stime attendibili sulla cattura accidentale di cetacei. È pertanto necessario introdurre programmi di sorveglianza, con la presenza a bordo di osservatori indipendenti, e coordinare la designazione delle attività di pesca in cui tale sorveglianza dovrebbe essere prioritaria. Per poter fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca in questione, gli Stati membri dovrebbero predisporre e attuare programmi adeguati di sorveglianza per le navi battenti la loro bandiera impegnate in tali attività. Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, che talvolta non consentono di accogliere a bordo in via permanente una persona supplementare in qualità di osservatore, è opportuno raccogliere informazioni sulle catture accidentali di cetacei attraverso studi scientifici o progetti pilota. È necessario inoltre stabilire i compiti comuni di sorveglianza e di notifica.
(7) Per consentire di far regolarmente il punto a livello comunitario e di effettuare una valutazione approfondita a medio termine, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente sull'uso dei deterrenti acustici (pinger) e sull'applicazione dei programmi che prevedono la presenza a bordo degli osservatori, accludendo tutte le informazioni raccolte sulla cattura e l'uccisione accidentali dei cetacei durante la pesca.
(8) I rischi risultanti dalla pesca con reti da posta derivanti per le popolazioni di focene del Mar Baltico, gravemente in pericolo, impongono di porre fine all'uso di dette reti in questa zona. Le navi comunitarie che praticano in questa zona la pesca con reti da posta derivanti saranno soggette a vincoli economici e tecnici, che impongono un'eliminazione progressiva di tali attrezzi, prima del divieto assoluto dal 1° gennaio 2008. Occorrerebbe modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei da parte di pescherecci nelle zone di cui agli allegati I e III.
Art. 2. Uso di deterrenti acustici.
1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, è vietato per le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri usare gli attrezzi da pesca di cui all'allegato I nelle zone, nei periodi e a decorrere dalle date indicati dallo stesso, salvo qualora vengano simultaneamente usati deterrenti acustici attivi.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari si accertano che i deterrenti acustici siano pienamente operativi al momento di calare gli attrezzi.
3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici nelle attività di pesca e nelle zone considerate.
Art. 3. Specifiche tecniche e modalità d'uso.
1. I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a una delle serie di specifiche tecniche e di modalità d'uso stabilite nell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo di deterrenti acustici non conformi alle specifiche tecniche o alle modalità d'uso stabilite nell'allegato II, purché i loro effetti sulla riduzione delle catture accidentali di cetacei siano stati sufficientemente comprovati. L'autorizzazione è valida per due anni al massimo.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 entro due mesi dalla data del rilascio. Essi forniscono alla Commissione le informazioni tecniche e scientifiche relative al deterrente acustico autorizzato e ai suoi effetti sulle catture accidentali di cetacei.
Art. 4. Programmi di osservazione in mare.
1. Gli Stati membri elaborano ed attuano programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei con osservatori a bordo delle navi battenti la loro bandiera e aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 metri per le attività di pesca e alle condizioni stabilite nell'allegato III. I programmi di sorveglianza sono concepiti in modo da fornire dati rappresentativi sulle attività di pesca considerate.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di cetacei per quanto riguarda le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri e impegnate nelle attività di pesca di cui nell'allegato III, punto 3, attraverso opportuni studi scientifici o progetti pilota.
Art. 5. Osservatori.
1. Gli Stati membri adempiono all'obbligo di fornire osservatori designando a tal fine persone indipendenti, adeguatamente qualificate e provviste di esperienza. Per poter svolgere il loro compito, le persone designate devono possedere le seguenti qualifiche:
a) un'esperienza sufficiente che consenta loro di identificare le specie di cetacei e i metodi di pesca;
b) competenze di base della navigazione marittima e una formazione adeguata in materia di sicurezza;
c) capacità di eseguire compiti scientifici elementari, come ad esempio eventuali prelievi di campioni, corredati di osservazioni precise e restituzione dei risultati ottenuti;
d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.
2. Il compito degli osservatori consiste nel sorvegliare le catture accidentali di cetacei e nel raccogliere i dati necessari per estrapolare dalle catture accessorie registrate i valori per l'intera attività di pesca considerata. Gli osservatori in particolare:
a) sorvegliano le operazioni di pesca delle navi interessate e registrano i dati pertinenti sullo sforzo di pesca (caratteristiche dell'attrezzo, posizione e ora d'inizio e fine dell'operazione di pesca vera e propria);
b) sorvegliano le catture accidentali di cetacei.
Gli osservatori possono inoltre svolgere ogni altra osservazione decisa dagli Stati membri per contribuire alla comprensione scientifica della composizione delle catture delle navi considerate e delle condizioni biologiche degli stock ittici.
3. L'osservatore invia alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato un rapporto in cui figurano tutti i dati raccolti sullo sforzo di pesca e le osservazioni relative alle catture accidentali di cetacei, con un resoconto delle principali constatazioni.
Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni relative al periodo considerato:
a) l'identità della nave;
b) il nome dell'osservatore e il periodo di permanenza a bordo;
c) il tipo di attività di pesca (comprese le caratteristiche dell'attrezzo, le zone con riferimento agli allegati I e III e le specie bersaglio);
d) la durata della bordata e il corrispondente sforzo di pesca (calcolato moltiplicando la lunghezza totale della rete per le ore di pesca dell'attrezzo passivo o per le ore di pesca dell'attrezzo da traino);
e) il numero di cetacei accidentalmente catturati, con l'indicazione della specie e, se possibile, ulteriori informazioni sulla taglia o il peso, il sesso, l'età e, se del caso, indicazioni sugli animali sfuggiti durante il recupero dell'attrezzo o rigettati vivi in mare;
f) qualsiasi altra informazione che l'osservatore ritenga utile ai fini del presente regolamento, oppure eventuali constatazioni supplementari relative alla biologia dei cetacei (ad esempio l'avvistamento di cetacei o comportamenti particolari in relazione all'operazione di pesca).
Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.
4. Lo Stato membro di bandiera conserva le informazioni contenute nei rapporti dell'osservatore per almeno cinque anni dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.
Art. 6. Relazioni annuali.
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1° giugno di ogni anno, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 nel corso dell'anno precedente. La prima relazione si riferisce alla parte dell'anno trascorsa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e all'intero anno successivo.
2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e su tutti gli altri dati pertinenti, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del
Art. 7. Valutazione globale e revisione.
1. Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annuale, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alle informazioni disponibili risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 e alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La relazione contempla, in particolare, l'applicazione del presente regolamento a tipi di navi e zone, la qualità delle informazioni ricavate dai programmi di controllo con osservatori e la qualità dei progetti pilota, e può essere corredata di proposte pertinenti.
2. La relazione è aggiornata successivamente alla presentazione della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri.
Art. 8. Adeguamento al progresso tecnico e altri orientamenti di natura tecnica.
1. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del
a) orientamenti di natura operativa e tecnica sui compiti degli osservatori, di cui all'articolo 5;
b) disposizioni dettagliate in ordine alle relazioni, di cui all'articolo 6.
2. Le eventuali modifiche da apportare all'allegato II per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del
Art. 9. Modifica del regolamento (CE) n. 88/98.
Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 8 bis
Restrizioni relative alle reti da posta derivanti
1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o usarle per la pesca.
2. Fino al 31 dicembre 2007 una nave può tenere a bordo o usare per la pesca reti da posta derivanti, purché sia autorizzata in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Per il 2005, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a usare per la pesca reti da posta derivanti non supera il 60 % dei pescherecci che hanno usato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.
Per il 2006 e il 2007, il numero massimo delle navi non supera, rispettivamente, il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno usato reti da posta derivanti nel periodo dal 2001 al 2003.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004.
Articolo 8 ter. Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti.
1. All'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono.
2. Il comandante di un peschereccio che usa reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni:
a) la lunghezza totale delle reti a bordo;
b) la lunghezza totale delle reti usate per ogni operazione di pesca;
c) il quantitativo di catture accessorie di cetacei;
d) la data e la posizione di tali catture.
3. Tutti i pescherecci che usano reti da posta derivanti tengono a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»
Art. 10. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2004.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Il testo del presente regolamento è stato complessivamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185).