§ 19.2.177 - Decisione 14 luglio 1999, n. 478.
Decisione (CE) n. 1999/478 della Commissione che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura [notificata con il numero C[1999] 2042].


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:14/07/1999
Numero:478


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, composto da una plenaria, di seguito denominata "il comitato", e dai quattro gruppi di lavoro di cui [...]
Art. 2.      Il comitato può essere consultato dalla Commissione, o pronunciarsi su iniziativa del presidente o a richiesta di uno o più dei suoi membri, sui problemi relativi alla normativa della politica [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta della organizzazioni costituite a livello della Comunità e che sono le più rappresentative delle categorie di cui [...]
Art. 5.      Il comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti
Art. 6.      A richiesta di una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il presidente può invitare un delegato di tale organizzazione ad assistere alle riunioni del comitato. Allo stesso [...]
Art. 7.      Il comitato istituisce quattro gruppi di lavoro per elaborare i suoi pareri
Art. 8.      1. Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione in funzione di un programma di lavoro annuale definito d'intesa con la Commissione. L'ufficio di presidenza si riunisce su [...]
Art. 9.      Il comitato è invitato a pronunciarsi sulle domande di parere formulate dalla Commissione nonché sugli argomenti che figurano nel suo programma di lavoro
Art. 10.      Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato e quelli dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza [...]
Art. 11.      Le decisioni 71/128/CEE e 97/247/CE della Commissione sono abrogate
Art. 12.      La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1999


§ 19.2.177 - Decisione 14 luglio 1999, n. 478.

Decisione (CE) n. 1999/478 della Commissione che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura [notificata con il numero C[1999] 2042].

(G.U.C.E. 20 luglio 1999, n. L 187).

 

Art. 1.

     1. E' istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, composto da una plenaria, di seguito denominata "il comitato", e dai quattro gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

     2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: le organizzazioni professionali rappresentative delle imprese di produzione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le organizzazioni non professionali rappresentative degli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo.

     3. Nei gruppi definiti all'articolo 7 sono inoltre rappresentati gli esperti del settore della pesca che rappresentano gli organismi scientifici e/o economici, di credito e di prima commercializzazione.

 

     Art. 2.

     Il comitato può essere consultato dalla Commissione, o pronunciarsi su iniziativa del presidente o a richiesta di uno o più dei suoi membri, sui problemi relativi alla normativa della politica comune della pesca, e in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detta normativa, nonché sui problemi economici e sociali del settore della pesca, salvo quelli riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore, nella loro veste di parti sociali.

 

     Art. 3. [1]

     Il comitato è composto da ventuno membri, di seguito denominati membri del comitato.

     1. E' attribuito un seggio a ciascuna delle seguenti undici categorie interessate, enumerate da 1 a 11. Per ciascuno di questi undici seggi sono previsti un titolare e un supplente.

(Omissis).

     2. Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale “pesca” e i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'articolo 7.

 

     Art. 4.

     1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta della organizzazioni costituite a livello della Comunità e che sono le più rappresentative delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il rappresentante dei consumatori è proposto dal comitato dei consumatori. Per ciascuno dei seggi da assegnare, esclusi quelli riservati al comitato di dialogo settoriale "pesca", le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità. Per i seggi attribuiti alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le proposte precisano il nome del titolare e quello del supplente.

I membri del comitato restano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro termina prima della scadenza del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

Il mandato di un membro può essere altresì interrotto se l'organizzazione che ne ha presentato la candidature chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

     2. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Il comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

     I membri del comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compongono l'ufficio di presidenza del comitato, ad esclusione del rappresentante degli armatori membro del comitato di dialogo settoriale.

     L'ufficio di presidenza elegge il presidente e prepara e organizza i lavori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

 

     Art. 6.

     A richiesta di una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il presidente può invitare un delegato di tale organizzazione ad assistere alle riunioni del comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni che figurano all'ordine del giorno. I membri supplenti possono assistere, a loro spese, alle riunioni in qualità di osservatori.

 

     Art. 7.

     Il comitato istituisce quattro gruppi di lavoro per elaborare i suoi pareri.

     La denominazione di questi gruppi come pure le rispettive presidenze e composizioni figurano in allegato alla presente decisione.

     D'intesa con la Commissione, i partecipanti ai gruppi di lavoro sono scelti in funzione dell'ordine del giorno di ogni riunione dalle organizzazioni costituite a livello della Comunità e più rappresentative. I rappresentanti delle categorie biologia ed economia sono scelti dal CSTEP. La Commissione può, in base all'ordine del giorno, designare esperti supplementari.

 

     Art. 8.

     1. Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione in funzione di un programma di lavoro annuale definito d'intesa con la Commissione. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

     2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

     3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

     4. D'intesa con la Commissione, il comitato elabora le regole relative all'esecuzione del programma di lavoro, alla preparazione delle riunioni, alla tenuta delle sedute, ai resoconti, alle prese di posizione o sintesi di conclusioni, alla formulazione di pareri e raccomandazioni.

 

     Art. 9.

     Il comitato è invitato a pronunciarsi sulle domande di parere formulate dalla Commissione nonché sugli argomenti che figurano nel suo programma di lavoro.

     Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha la facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

     Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentante figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

     Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

 

     Art. 10.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato e quelli dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

     In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

 

     Art. 11.

     Le decisioni 71/128/CEE e 97/247/CE della Commissione sono abrogate.

 

     Art. 12.

     La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1999.

 

 

ALLEGATO

GRUPPI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

 

     1. Denominazioni dei gruppi di lavoro

     Gruppo n. 1: Accesso alle risorse e gestione delle attività di pesca

     Gruppo n. 2: Acquacoltura: allevamenti di pesci, crostacei e molluschi

     Gruppo n. 3: Mercati e politica commerciale

     Gruppo n. 4: Questioni generali: economia e analisi di filiera

 

     2. Presidenze e vicepresidenze

     La presidenza dei gruppi di lavoro n. 1 e 4 spetta ad un rappresentante degli armatori privati.

     La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 1 spetta ad un rappresentante degli armatori associati.

     La presidenza e la vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 2 spettano in alternanza ad un rappresentante dei piscicoltori e ad un rappresentante degli allevatori di molluschi/crostacei.

     La presidenza del gruppo di lavoro n. 3 spetta ad un rappresentante dei trasformatori.

     La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 4 spetta ad un rappresentante dei commercianti.

     La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 3 spetta ad un rappresentante delle organizzazioni di produttori.

 

     3. Numero di seggi per categoria interessata

     (Omissis).

 

     La Commissione può designare esperti supplementari in funzione dell'ordine del giorno.


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/864/CE.