Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 30/12/2003 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Campo d'applicazione. |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Raccolta di dati. |
Art. 5. Registrazione nel registro nazionale. |
Art. 6. Trasmissione periodica. |
Art. 7. Registrazione nel registro comunitario. |
Art. 8. Trasmissione intermedia. |
Art. 9. Mezzi di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Art. 10. Numero di identificazione «CFR» |
Art. 11. Accesso. |
Art. 12. Abrogazione. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 12.1.54 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 26/2004.
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca è necessario, conformemente all'articolo 15 del
(2) Per poter costituire uno strumento efficace e completo ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca il registro della flotta peschereccia comunitaria deve comprendere tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli che sono adibiti esclusivamente all'acquacoltura.
(3) Se si vuole disporre delle informazioni necessarie per la gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, occorre stabilire quali sono i dati relativi alle caratteristiche delle navi che debbono figurare nel registro delle navi da pesca tenuto da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del
(4) È necessario definire le procedure per la trasmissione alla Commissione dei dati che figurano nel registro di ogni Stato membro, per garantire un aggiornamento regolare del registro della flotta comunitaria.
(5) Le caratteristiche e la marcatura esterna che figurano nel registro tenuto da ogni Stato membro debbono essere indicate conformemente alle disposizioni del
(6) Gli Stati membri devono continuamente sorvegliare la qualità dei dati che figurano nel registro nazionale che, una volta pervenuti, vengono verificati dalla Commissione.
(7) Per poter seguire i movimenti delle navi tra Stati membri e per garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, occorre attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio comunitario, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.
(8) Per garantire un'applicazione efficace del presente regolamento e semplificare la gestione dei dati occorre stabilire quali mezzi di comunicazione debbano essere utilizzati tra gli Stati membri e la Commissione.
(9) Occorre che la Commissione garantisca agli Stati membri l'accesso a tutti i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal
(10) In considerazione dei cambiamenti che l'articolo 15 del
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento:
a) stabilisce i dati minimi relativi alle caratteristiche e agli eventi concernenti le navi che debbono figurare nel registro che ogni Stato membro tiene per i pescherecci battenti la propria bandiera (in appresso denominato «registro nazionale »);
b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri in materia di raccolta, convalida e trasmissione di questi dati dal registro nazionale alla Commissione;
c) stabilisce gli obblighi della Commissione in materia di gestione del registro della flotta peschereccia comunitaria (in appresso denominato «il registro comunitario»).
2. I dati contenuti nel registro comunitario servono da riferimento per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.
Art. 2. Campo d'applicazione.
Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli esclusivamente utilizzati per l'acquacoltura, quale definita all'allegato III, punto 2.2, del
Art. 3. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «evento»: l'entrata o l'uscita dalla flotta di una nave, nonché la registrazione e la modifica di uno dei dati di cui all'allegato I;
2) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi mediante la rete di telecomunicazioni esistente tra le amministrazioni nazionali e la Commissione;
3) «istantanea (snapshot)»: tutti gli eventi registrati per le navi facenti parte della flotta di uno Stato membro tra la data del censimento di cui all'allegato I e la data di trasmissione;
4) «dato personale»: il nome e l'indirizzo degli armatori e dei proprietari dei pescherecci.
Art. 4. Raccolta di dati.
Lo Stato membro raccoglie quanto prima i dati di cui all'allegato II per i pescherecci comunitari che battono la propria bandiera.
Art. 5. Registrazione nel registro nazionale.
Ogni Stato membro convalida i dati raccolti conformemente all'articolo 4 e li registra nel registro nazionale.
Art. 6. Trasmissione periodica.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione un'istantanea il primo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
Art. 7. Registrazione nel registro comunitario.
1. Non appena ricevuta l'istantanea, la Commissione verifica i dati in essa contenuti e li registra nel registro comunitario. Se non viene individuato alcun errore, tale istantanea è sostituita alla precedente.
In caso di errori, la Commissione comunica le proprie osservazioni allo Stato membro che effettua le correzioni necessarie nel registro nazionale e trasmette alla Commissione una nuova istantanea entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione della Commissione.
2. Dopo aver ricevuto e verificato la nuova istantanea, la Commissione l'accetta o la respinge qualora essa contenga errori sproporzionati rispetto alla corretta applicazione della politica comune della pesca.
Se l'istantanea accettata contiene ancora errori, questi vengono comunicati allo Stato membro che è tenuto a correggerli immediatamente secondo la procedura di cui all'articolo 8.
3. Il registro comunitario è accessibile agli Stati membri, secondo le modalità stabilite all'articolo 11, venti giorni lavorativi dopo la data di trasmissione periodica dell'istantanea.
Art. 8. Trasmissione intermedia.
1. Qualora l'attuazione di particolari misure che rientrano nella politica comune della pesca lo richieda, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultima, i dati aggiornati contenuti nel registro nazionale per le navi interessate da queste misure.
2. L'invio deve contenere, per ciascuna delle navi interessate, tutti gli eventi dalla sua entrata nella flotta fino alla data della trasmissione.
3. Non appena pervengono, i dati vengono verificati dalla Commissione e sostituiscono quelli che si trovavano nel registro comunitario.
Art. 9. Mezzi di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri.
1. La trasmissione di dati tra gli Stati membri e la Commissione è gestita mediante un'applicazione informatica messa a punto dalla Commissione.
2. Il registro comunitario e i dati relativi al controllo e alla gestione degli invii sono accessibili via Internet agli Stati membri.
Art. 10. Numero di identificazione «CFR»
Il numero di registro «CFR» di cui all'allegato I identifica in modo univoco un peschereccio. Esso figura in tutti gli invii di dati tra gli Stati membri e la Commissione relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci.
Tale numero è attribuito definitivamente nel momento in cui il peschereccio viene iscritto per la prima volta in un registro nazionale. Esso non può essere né modificato né attribuito a un'altra nave.
Art. 11. Accesso.
1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel registro comunitario purché si conformino alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal
2. Il pubblico ha accesso ad una versione del registro comunitario che non contiene dati personali.
3. Le richieste di accesso a dati personali che figurano nel registro comunitario vengono trattate dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/ 2001.
Art. 12. Abrogazione.
Il regolamento (CE) n. 2090/98 è abrogato.
Art. 13. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2004.
ALLEGATI