§ 12.2.358 - Regolamento 4 novembre 2003, n. 1954.
Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:04/11/2003
Numero:1954


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Misure riguardanti le catture delle specie demersali e taluni molluschi e crostacei
Art. 4.  Pescherecci di lunghezza inferiore o pari a 15 metri
Art. 5.  Condizioni di esercizio di talune attività di pesca
Art. 6.  Condizioni nella zona biologicamente sensibile
Art. 7.  Elenco dei pescherecci
Art. 8.  Regolazione dello sforzo di pesca
Art. 9.     
Art. 10.  Notificazione
Art. 1.  Procedura decisionale
Art. 12.  Adattamenti
Art. 13.  Disposizioni speciali in materia di controllo
Art. 14.  Emendamenti
Art. 15.  Abrogazione
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 12.2.358 - Regolamento 4 novembre 2003, n. 1954.

Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

(G.U.U.E. 7 novembre 2003, n. L 289).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, il Consiglio stabilisce le misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

     (2) Il regime di accesso relativo ad alcune zone e risorse stabilito dagli articoli da 156 a 166 e da 347 a 353 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo è scaduto il 31 dicembre 2002. Occorre pertanto adeguare alla nuova situazione giuridica alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, e del regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie.

     (3) I regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 contengono altre disposizioni che istituiscono un sistema generale per la gestione dello sforzo di pesca volto ad evitare un incremento dello sforzo di pesca e che non riguardano l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. Queste disposizioni sono importanti ai fini della gestione della pesca e dovrebbero essere mantenute.

     (4) Se si vuole garantire che il livello generale dello sforzo di pesca attualmente esercitato non aumenti, è necessario istituire un nuovo regime di gestione della pesca nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. L'obiettivo di questo regime è di limitare lo sforzo di pesca in base allo sforzo esercitato in tali zone nel periodo dal 1998 al 2002.

     (5) Per assicurare la coerenza fra le diverse norme di gestione dello sforzo di pesca, la limitazione generale dello sforzo di pesca previsto dal presente regolamento dovrebbe essere riveduta ogniqualvolta il Consiglio adotti norme di gestione dello sforzo di pesca per attività di pesca nella medesima zona o in parte di essa nell'ambito di un piano di ricostituzione. Una revisione dell'attuazione del presente programma entro dicembre 2006 permetterebbe inoltre al Consiglio di valutare la situazione.

     (6) Per proteggere le acque biologicamente sensibili circostanti le Azzorre, Madera e le Isole Canarie e tutelare l'economia locale di queste isole è necessario limitare temporaneamente alcune attività di pesca in queste acque dei pescherecci registrati nei porti di dette isole, tenuto conto della loro situazione socioeconomica e strutturale. Una revisione di tali misure entro dicembre 2006 consentirebbe al Consiglio di valutare la situazione.

     (7) Una zona geografica a sud e a ovest dell'Irlanda è stata individuata come avente un'elevata concentrazione di novellame di nasello. Questa zona è oggetto di particolari restrizioni per quanto riguarda l'uso di reti a strascico. Sempre a fini di conservazione essa dovrebbe essere soggetta anche a specifici requisiti di limitazione dello sforzo nell'ambito del sistema generale sopra descritto. Una revisione di tali requisiti entro dicembre 2008 consentirebbe al Consiglio di valutare la situazione.

     (8) Spetta agli Stati membri di bandiera adottare misure per regolamentare lo sforzo di pesca; è pertanto necessario garantire procedure di gestione e di controllo trasparenti ed eque.

     (9) Tenuto conto dei particolari requisiti di conservazione delle specie aventi una distribuzione geografica che si estende in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di più Stati membri, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera a specifici attrezzi, stagioni e zone.

     (10) Dovrebbe essere possibile per la Commissione adeguare i limiti massimi dello sforzo di pesca basati su una richiesta fondata di uno Stato membro al fine di consentirgli di utilizzare appieno le sue possibilità di pesca.

     (11) A seguito della modifica del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario apportare i cambiamenti corrispondenti ai titoli II bis e III del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 2003 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

     (12) Per garantire la certezza del diritto, evitare che venga perturbato l'attuale equilibrio delle zone e delle risorse in questione e per garantire che lo sforzo di pesca esercitato sia compatibile con le risorse disponibili, i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 dovrebbero essere abrogati.

     (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «zone CIEM e COPACE»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale;

     b) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi.

 

CAPO II

REGIME PER LA GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

 

Titolo I

Disposizioni riguardanti alcune attività di pesca

 

          Art. 3. Misure riguardanti le catture delle specie demersali e taluni molluschi e crostacei

     1. Fatte salve le zone definite nell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a:

     a) valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM e delle zone COPACE di cui all'articolo 1 per quanto concerne le specie demersali, escluse le specie demersali contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, e la pesca di cappesante, granciporri e granseole, come previsto nell'allegato del presente regolamento. Per il calcolo dello sforzo di pesca, la capacità di pesca delle navi è misurata in funzione della loro potenza motrice in kW;

     b) attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi della lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per quanto riguarda ognuna delle attività di pesca di cui alla lettera a).

     2. Il regime dello sforzo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i regimi previsti dai piani di ricostituzione che possono essere adottati dal Consiglio.

     3. Allorquando viene adottato dal Consiglio un piano di ricostituzione che comporta la gestione dello sforzo di pesca in tutte o in parte delle zone di cui all'articolo 1, detto piano introduce nel presente regolamento nello stesso momento le necessarie modifiche.

     4. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del regime di sforzo di cui al paragrafo 1. Sulla base di detta relazione, il Consiglio decide eventuali adeguamenti da introdurre in detto regime.

 

          Art. 4. Pescherecci di lunghezza inferiore o pari a 15 metri

     1. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 15 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel periodo 1998-2002.

     2. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 10 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel periodo 1998-2002.

     3. Gli Stati membri assicurano che lo sforzo di pesca di questi pescherecci sia limitato al livello di sforzo di pesca definito a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

          Art. 5. Condizioni di esercizio di talune attività di pesca

     1. Nelle acque situate entro le 100 miglia nautiche dalle linee di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare la pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole, ad eccezione dei pescherecci comunitari che tradizionalmente operano in tali acque sempreché questi non superino lo sforzo di pesca tradizionale.

     La Commissione adotta norme di attuazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, una proposta al Consiglio per adeguare tali disposizioni.

 

Titolo II

 

          Art. 6. Condizioni nella zona biologicamente sensibile

     1. Si applica un regime specifico di sforzo alla zona geografica delimitata dalla costa dell'Irlanda a sud del 53° 30' latitudine nord e ad ovest del 7° 00' longitudine ovest e da linee rette che uniscono le coordinate seguenti:

     - un punto sulla costa dell'Irlanda a 53° 30' latitudine nord

     - 53° 30' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest

     - 53° 00' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest

     - 51° 00' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest

     - 49° 30' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest

     - 49° 30' latitudine nord, 7° 00' longitudine ovest

     - un punto sulla costa dell'Irlanda a 7° 00' longitudine ovest.

     2. Nella zona di cui al paragrafo 1 gli Stati membri valutano i livelli degli sforzi di pesca esercitati da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle specie demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento (CE) n. 2347/2002 e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e assegnano i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di queste attività di pesca.

     3. Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del regime di sforzo di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione all'attuazione di altre misure di gestione nella zona interessata. Sulla base della relazione stessa, il Consiglio decide eventuali adeguamenti da introdurre in detto regime.

 

Titolo III

Disposizioni generali

 

          Art. 7. Elenco dei pescherecci

     1. Gli Stati membri redigono un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che sono autorizzati ad esercitare le attività di pesca per le specie di cui agli articoli 3 e 6.

     2. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci ripresi nell'elenco purché ciò non comporti un incremento dello sforzo di pesca totale dei pescherecci nelle zone e per le attività di cui agli articoli 3 e 6.

 

          Art. 8. Regolazione dello sforzo di pesca

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per regolare lo sforzo di pesca qualora lo sforzo di pesca corrispondente al libero accesso dei pescherecci indicati nell'elenco di cui all'articolo 7 sia superiore allo sforzo attribuito.

     2. Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca sorvegliando l'attività della propria flotta e adottando le misure opportune qualora il livello dello sforzo di pesca autorizzato a norma dell'articolo 11 stia per essere raggiunto, per garantire che tale sforzo non superi i limiti stabiliti.

     3. Ciascuno Stato membro rilascia permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano le attività di pesca nelle zone di cui agli articoli 3 e 6 ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri possono limitare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera a specifici attrezzi e stagioni, o a parti specifiche di una zona CIEM o di una zona COPACE.

 

          Art. 10. Notificazione

     1. Entro il 30 novembre 2003 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 7;

     b) la valutazione dello sforzo di pesca di cui agli articoli 3 e 6;

     c) le misure intese a regolare lo sforzo di pesca di cui all'articolo 8.

     2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica intervenuta nelle informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a tutti gli altri Stati membri.

     4. Nel comunicare l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 7, gli Stati membri mettono in evidenza le modifiche intervenute rispetto all'ultimo elenco notificato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie.

 

          Art. 1. Procedura decisionale

     1. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10 e in stretta concertazione con gli Stati membri interessati, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 29 febbraio 2004, una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6.

     2. Il Consiglio, entro il 31 maggio 2004, stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione lo sforzo di pesca annuo massimo di cui al paragrafo 1.

     Il regolamento, che sarà adottato dal Consiglio, può prevedere l'adozione di norme di attuazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     3. Qualora il Consiglio non raggiunga una decisione entro il 31 maggio 2004 la Commissione adotta, entro il 31 luglio 2004, un regolamento che stabilisce lo sforzo massimo di pesca annuo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 sulla base della proposta menzionata nel paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

          Art. 12. Adattamenti

     1. Su richiesta di uno Stato membro, lo sforzo di pesca annuo massimo fissato nel regolamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 o 3, può essere adeguato dalla Commissione, mediante un aumento dello sforzo di pesca massimo in una particolare zona o divisione, oppure mediante uno spostamento dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca, nel caso di specie soggette a TAC, o di perseguire attività di pesca che non sono soggette a tali limitazioni. La richiesta è accompagnata dalle pertinenti informazioni sulla mancata utilizzazione completa dei contingenti e, per gli stock non soggetti a TAC, da informazioni scientifiche sulla situazione dello stock ittico. Le decisioni sono adottate dalla Commissione entro un mese dal ricevimento della richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. Lo sforzo di pesca massimo di cui all'articolo 11 è adeguato dagli Stati membri interessati in funzione degli scambi di contingenti avvenuti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle riattribuzioni e/o deduzioni effettuate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

     3. Qualora gli Stati membri decidano di scambiare, interamente o in parte, le possibilità di pesca loro assegnate, essi notificano alla Commissione lo scambio tra loro concordato non solo in termini di contingenti di pesca, ma anche di relativo sforzo di pesca.

     Nel caso di riattribuzioni e/o deduzioni di contingenti, gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni e/o deduzioni.

 

CAPO III

REGIME DI CONTROLLO

 

          Art. 13. Disposizioni speciali in materia di controllo

     Ai fini del presente regolamento, il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applica:

     a) nel settore definito nell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;

     b) in tutti i settori ad eccezione del settore definito nell'articolo 6, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 19 bis, paragrafo 3, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

          Art. 14. Emendamenti

     Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

     1) l'articolo 19 bis è così modificato:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini del presente titolo per “zone di pesca interessate” si intendono le zone CIEM o le zone COPACE a cui si applicano i regimi di limitazione dello sforzo di pesca previsti dai regolamenti comunitari.»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai pescherecci comunitari è vietato esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca interessate se il peschereccio non è stato debitamente autorizzato a tal fine dallo Stato membro di bandiera.»

     2) l'articolo 19 octies è sostituito dal seguente:

     «Art. 19 octies.

     Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera in ciascuna delle zone di pesca interessate in base alle informazioni disponibili contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafo 4.»

     3) l'articolo 19 nonies è sostituito dal seguente:

     «Art. 19 nonies.

     Ciascuno Stato membro determina globalmente gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera di lunghezza inferiore a 15 metri fuori tutto in ciascuna zona di pesca interessata e dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri fuori tutto nella zona di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie.»

     4) all'articolo 19 decies, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «- anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali.»

     5) dopo l'articolo 19 decies è reinserito l'articolo seguente:

     «Art. 19 undecies.

     Ciascuno Stato membro notifica senza indugio agli altri Stati membri i dati che consentono di identificare i pescherecci battenti la sua bandiera la cui autorizzazione ad esercitare le attività di pesca in una o più delle zone di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è stata sospesa o ritirata.»

     6) l'articolo 19 undecies diventa l'articolo 19 duodecies;

     7) all'articolo 20 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Qualora le navi da pesca cui si applica il titolo II bis svolgano la loro attività nelle zone di pesca interessate, esse possono trasportare e utilizzare solamente l'attrezzo o gli attrezzi da pesca corrispondenti.

     2. Tuttavia, i pescherecci che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possono essere utilizzati nelle zone di pesca di cui al paragrafo 1 siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma.»

     8) l'articolo 21 bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 bis.

     Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1954/2003. Esso vieta provvisoriamente, a decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in questione nella zona di pesca considerata. Tale misura è comunicata immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.»

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. Abrogazione

     1. I regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 sono abrogati con effetto a decorrere:

     a) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3; oppure, se anteriore

     b) dal 1° agosto 2004.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     A

Attività di pesca

Specie bersaglio

Zona CIEM o zona COPACE

Specie demersali escluse quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

CIEM V, VI

 

CIEM VII

 

CIEM VIII

 

CIEM IX

 

CIEM X

 

COPACE 34.1.1

 

COPACE 34.1.2

 

COPACE 34.2.0

 

     B

Attività di pesca

Specie bersaglio

Zona CIEM o zona COPACE

Cappesante

CIEM V, VI

 

CIEM VII

 

CIEM VIII

 

CIEM IX

 

CIEM X

 

COPACE 34.1.1

 

COPACE 34.1.2

 

COPACE 34.2.0

 

     C

Attività di pesca

Specie bersaglio

Zona CIEM o zona COPACE

Granciporri e granseole

CIEM V, VI

 

CIEM VII

 

CIEM VIII

 

CIEM IX

 

CIEM X

 

COPACE 34.1.1

 

COPACE 34.1.2

 

COPACE 34.2.0