§ 12.1.23 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2369.
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:20/12/2002
Numero:2369


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 12.1.23 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2369.

Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 contiene disposizioni relative alla ristrutturazione del settore della pesca.

     (2) Il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento è stato prorogato e scadrà il 31 dicembre 2002.

     (3) Occorre prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1° gennaio 2003.

     (4) Occorre garantire la coerenza tra la politica della ristrutturazione del settore della pesca e altri aspetti della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le loro opportunità di pesca nelle acque comunitarie e al loro esterno.

     (5) Poiché tale equilibrio può essere raggiunto solo grazie a un ritiro di capacità, i contributi finanziari concessi dalla Comunità al settore della pesca per il tramite dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) dovrebbero essere mirati principalmente alla demolizione di pescherecci e gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004.

     (6) Per la stessa ragione, occorre che le misure relative all'attrezzatura e all'ammodernamento dei pescherecci si limitino a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità e la sicurezza dei prodotti e le condizioni di lavoro o ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca allo scopo, tra l'altro, di ridurre le catture accessorie e l'impatto sugli habitat. Occorre che le misure in questione siano ammesse a fruire del sostegno dello SFOP a condizione che non determinino un aumento dello sforzo di pesca.

     (7) È opportuno subordinare il sostegno dello SFOP alle misure in favore della piccola pesca costiera alla condizione che dette misure non contribuiscano all'aumento dello sforzo di pesca negli ecosistemi marini costieri fragili e che contribuiscano alla riduzione dell'impatto degli attrezzi da traino sugli organismi bentonici.

     (8) Gli aiuti pubblici per il trasferimento dei pescherecci comunitari verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004.

     (9) Le misure di tipo socioeconomico sono volte a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori affinché possano intraprendere attività professionali a tempo pieno in settori diversi dalla pesca marittima. Esse mirano inoltre a favorire la diversificazione delle attività dei pescatori verso altri settori, consentendo loro di continuare la pesca come occupazione a tempo parziale, purché ciò contribuisca a una riduzione dello sforzo di pesca di tali pescatori.

     (10) È opportuno adottare le modalità per la concessione della compensazione e la sua limitazione nel tempo nel caso di un piano di ricostituzione o di gestione deciso dal Consiglio o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza.

     (11) Agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero applicarsi gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, al fine di accelerare i rimborsi da parte della Commissione dei finanziamenti anticipati dagli Stati membri, dovrebbe essere prevista un'eccezione al principio di cui sopra nel caso di contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

     (12) Per motivi procedurali, tutte le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori ai contributi finanziari obbligatori stabiliti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci, dovrebbero essere considerate globalmente in base agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     (13) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non aumentano lo sforzo di pesca.»

     2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. Mezzi finanziari.

     Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato “SFOP”, può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002

     3) L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, alle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine la programmazione sarà rivista laddove necessario e, in particolare, in applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca decise a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.»

     b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I piani di sviluppo di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di modernizzarsi e che le previste misure non metteranno in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

     Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.»

     c) Il paragrafo 4 è soppresso.

     4) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

     5) Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

     «Titolo II

     FLOTTE DA PESCA»

     6) L'articolo 6 è soppresso.

     7) L'articolo 7 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III, o mediante la limitazione di tali attività ovvero mediante una combinazione delle due misure.»

     b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

     a) la demolizione della nave;

     b) fino al 31 dicembre 2004, il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

     i) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori.

     La Commissione può concedere deroghe caso per caso per i trasferimenti permanenti verso paesi terzi nel quadro di società miste, qualora gli interessi della Comunità non giustifichino la conclusione di un accordo di pesca e siano soddisfatte le altre condizioni per il trasferimento;

     ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;

     iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;

     iv) qualora il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non sia parte contraente o parte cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che consente modalità di pesca che mettono a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei paesi interessati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

     c) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca»;

     c) il paragrafo 4 è soppresso;

     d) al paragrafo 5, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni;

     c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 70 %. Nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni;

     d) premi per la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca: importi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a).»;

     e) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

     8) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.

     Il saldo del premio è versato al richiedente dopo cinque anni di attività e dopo che sia pervenuta la quinta relazione.»

     9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci.

     1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi soltanto alle seguenti condizioni e a quelle stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e all'allegato III:

     a) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004;

     b) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi soltanto per i pescherecci fino a 400 GT;

     c) aiuti pubblici per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     i) gli aiuti non riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza;

     ii) gli aiuti non servano ad aumentare l'efficacia degli attrezzi da pesca;

     d) in deroga alla lettera c), punto i), gli aiuti pubblici per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.

     3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento dei pescherecci che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), sono stabiliti a norma del presente articolo.

     4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:

     a) costruzione di pescherecci: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV;

     b) armamento e ammodernamento di pescherecci, compreso, se del caso e fino al 31 dicembre 2003, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell'allegato I della Convenzione per la stazzatura delle navi del 1969: i massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.»

     10) L'articolo 10 è così modificato:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento e ammodernamento dei pescherecci possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro ha ottemperato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci.»

     b) il paragrafo 2 è soppresso;

     c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci;

     b) i premi per l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83, (CEE) n. 4028/86 e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti:

     i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di armamento o ammodernamento; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

     ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nell'anno che ha preceduto l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

     c) l'aiuto per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci non può essere aggiunto all'aiuto concesso ai sensi della decisione n. 2001/ 431/CE del Consiglio.

     4. Un aiuto pubblico per il rinnovo o per l'ammodernamento e l'armamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora il peschereccio in questione sia radiato dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dal rinnovo, o entro un periodo di cinque anni dai lavori di ammodernamento.»

     11) L'articolo 11 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” s'intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui alla tabella 2, allegato I, del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.»

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini del paragrafo 3, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

     - attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative,

     - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive) che non aumentano lo sforzo di pesca,

     - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti),

     - formazione o riqualificazione professionale.»

     12) L'articolo 12 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse all'adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002

     b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

     «c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore per aiutarli:

     i) nella riconversione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

     ii) nella diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di progetti individuali o collettivi di diversificazione, sulla base di un costo ammissibile limitato a 20 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di diversificazione e dell'investimento realizzato dal beneficiario;»

     c) al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

     «d) i) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i), relativa alla riconversione sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore e

     ii) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii), relativa alla diversificazione contribuisca alla riduzione dello sforzo di pesca dei pescherecci su cui lavorano i beneficiari»;

     d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.»

     13) L'articolo 16 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) La lettera a) è sostituita dal seguente testo:

     «a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di tre mesi consecutivi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione fornisce previamente alla Commissione le motivazioni scientifiche dell'evento non prevedibile;».

     ii) La lettera c) è sostituita dal seguente testo:

     «c) adozione di un piano di ricostituzione o gestione da parte del Consiglio o di misure di emergenza da parte della Commissione o di uno o più Stati membri; l'indennità è concessa da uno Stato membro per un anno e può essere prorogata per un altro anno.»

     b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di euro o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

     Tuttavia, nel caso di un piano di ricostituzione o gestione adottato dal Consiglio o di misure di emergenza decise dalla Commissione, i limiti di cui sopra possono essere oltrepassati a condizione che la misura preveda un programma di smantellamento volto a ritirare, entro due anni dall'adozione della misura, un numero di pescherecci che generano uno sforzo di pesca almeno pari a quello dei pescherecci sospesi dall'attività di pesca a seguito del piano o della misura di emergenza.

     Per ottenere l'approvazione della Commissione per un contributo finanziario dello SFOP, gli Stati membri notificano alla Commissione la misura e il calcolo dettagliato dei premi. La misura entra in vigore dopo che l'approvazione della Commissione è stata notificata allo Stato membro.

     L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico.

     4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca non può beneficiare della compensazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.»

     14) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18. Rispetto delle condizioni d'intervento.

     L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

     Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il loro rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto è rimborsato a seconda della gravità della violazione.

     Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.»

     15) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci.

     3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.»

     16) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. Procedura del comitato.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 8, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»

     17) All'articolo 23, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

     «a) per l'attuazione degli articoli 8, 15, 18 e 21 da parte del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999; e

     b) per l'attuazione degli articoli 9 e 10 da parte del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002

 

          Art. 2.

     Gli allegati da I a IV sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato I è modificato come segue:

     a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

     «c) necessità del settore»;

     b) il punto 2 d) i) è sostituito dal seguente testo:

     «i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di recupero o gestione».

     2. L'allegato II è soppresso.

     3. L'allegato III è modificato come segue:

     a) Il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente testo:

     «1. Attuazione delle misure relative alle attività della flotta da pesca (Titolo II)»;

     b) il punto 1.0 è sostituito dal seguente testo:

     «1.0. Età delle navi

     Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86.»

     c) I punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:

     «1.3. Rinnovo della flotta (articolo 9)

     a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.

     b) Le navi sono iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità.

     c) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di un peschereccio non dà diritto a un aiuto comunitario.

     1.4. Ammodernamento e armamento dei pescherecci (articolo 9)

     a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci. In occasione dei lavori di ammodernamento dei pescherecci, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie;

     b) gli investimenti dovrebbero riguardare:

     i) la razionalizzazione delle attività di pesca mediante l'uso di tecnologie di pesca e metodi a bordo maggiormente selettivi o a basso impatto per evitare catture accessorie non desiderabili diverse da quelle previste dalla normativa comunitaria,

     e/o

     ii) il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, l'uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamenti in campo sanitario,

     e/o

     iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

     Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile.»

     d) È aggiunto il seguente punto 1.5:

     «1.5. Misure socioeconomiche (articolo 12)

     Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di pesca dei beneficiari anche se questi ultimi continuano la loro attività di pesca a tempo parziale».

     4. Nell'allegato IV, il testo che precede la tabella 3 al punto 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Tassi di partecipazione finanziaria

     a) Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

     Gruppo 1:

     Premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

     Gruppo 2:

     Rinnovo della flotta, armamento e ammodernamento dei pescherecci (articolo 9).

     Gruppo 3:

     Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

     Gruppo 4:

     Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

     b) Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

     - interessi collettivi o individuali,

     - beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore),

     - accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato,

     - partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca».

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. 240.