Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 2370 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ammissibilità |
Art. 3. |
Art. 4. Contributo finanziario della Comunità |
Art. 5. Previsioni annue di spesa |
Art. 6. Procedura |
Art. 7. [2] |
Art. 8. Attuazione |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 12.1.24 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2370.
Regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci.
(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Numerosi stock di importanza fondamentale per la pesca comunitaria si trovano oggi in uno stato di grave depauperamento. Sarebbe quindi opportuno che gli armatori di pescherecci le cui opportunità di pesca siano state fortemente ridotte a seguito di un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio potessero fruire di ulteriori incentivi alla demolizione, oltre a quelli già previsti dal
(3) Sarebbe opportuno che gli incentivi supplementari alla demolizione dei pescherecci di cui al presente regolamento fossero concessi solo agli armatori fortemente colpiti da un piano di ricostituzione. Una riduzione delle possibilità di pesca pari o superiore al 25 % dovrebbe essere considerata un indicatore obiettivo per valutare se un peschereccio sia da considerarsi fortemente colpito da un piano di ricostituzione.
(4) I massimali dei premi alla demolizione di cui all'articolo 7 del
(5) Per motivi di conservazione degli stock, sarebbe necessario che la misura comunitaria fosse messa in atto quanto prima e che fosse limitata nel tempo per garantire una rapida e opportuna ristrutturazione della flotta.
(6) È necessario garantire un'adeguata flessibilità nella ripartizione degli ulteriori fondi di demolizione affinché essi siano assegnati agli Stati membri che più ne necessitano.
(7) Il ruolo di tutte le parti interessate all'applicazione della misura finanziaria dovrebbe essere chiaramente definito e dovrebbero essere adottati provvedimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gestione e controllo della misura.
(8) Le norme sui contributi finanziari concessi nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere definite in riferimento a quelle del
(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(10) Per conseguire gli obiettivi di fondo del presente regolamento, ovvero la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, è necessario e opportuno definire norme relative alla demolizione dei pescherecci. In conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Oggetto e ammissibilità
Art. 1. Oggetto
È istituita, per il periodo 2003-2006, una misura comunitaria di emergenza per aiutare gli Stati membri a conseguire ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca in applicazione dei piani di ricostituzione adottati dal Consiglio. La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati dai piani di ricostituzione.
Art. 2. Ammissibilità
Tutti i pescherecci interessati da un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio, sono ammessi a fruire di un premio maggiorato alla demolizione di pescherecci, in conformità dell'articolo 3, a condizione che detti pescherecci:
a) siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al
e
b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 % o più in conseguenza di un piano di ricostituzione.
Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione ai sensi dell'articolo 2 possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del
TITOLO II
Anno 2003
Art. 4. Contributo finanziario della Comunità
La Comunità può concedere agli Stati membri per l'anno 2003 un contributo finanziario per le loro spese sostenute in applicazione dell'articolo 3. Il contributo finanziario viene calcolato conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1, dell'allegato IV del
Art. 5. Previsioni annue di spesa
Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l'anno 2003 nel quadro della presente misura comunitaria di emergenza. La Commissione procede a impegnare l'importo annuo globale disponibile in bilancio per la presente misura comunitaria di emergenza.
Art. 6. Procedura
1. Gli Stati membri presentano una domanda di rimborso delle spese entro il 30 giugno 2004. Sulla base delle domande e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all'impatto dei piani di ricostituzione, la Commissione decide l'entità del contributo finanziario da versare ai singoli Stati membri. La Commissione versa fino al 50 % del contributo all'atto del ricevimento della domanda e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al paragrafo 2 [1].
2. Le autorità responsabili dell'applicazione della presente misura comunitaria di emergenza sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal
3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del
TITOLO III
Periodo 2004-2006
Per il periodo 2004-2006, le risorse finanziarie necessarie per finanziare la presente misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono reperite grazie alla riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del
TITOLO IV
Attuazione ed entrata in vigore
Art. 8. Attuazione
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
[1] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. 240.
[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. 240.