Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 30/09/1998 |
Numero: | 2090 |
Sommario |
Art. 1. Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato lo «schedario», riguarda tutte le navi da pesca comunitarie definite ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [...] |
Art. 2. Lo schedario riporta |
Art. 3. Lo Stato membro comunica le informazioni relative agli eventi di cui agli allegati I, II, III, IV e V per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni contemporaneamente alla [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 4. Le correzioni di un dato erroneo contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati da I a V nel termine di 30 giorni a decorrere [...] |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. Il regolamento (CE) n. 109/94 è abrogato |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 12.2.87 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2090. [1]
Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.
(G.U.C.E. 1 ottobre 1998, n. L 266).
Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato lo «schedario», riguarda tutte le navi da pesca comunitarie definite ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Lo schedario riporta:
- i dati da comunicare per ogni nave da pesca comunitaria quali risultano dal censimento effettuato da ciascuno Stato membro per la propria flotta peschereccia alla data del 1 gennaio 1989 o, in taluni casi particolari e previo consenso della Commissione, ad una data successiva,
- le variazioni relative a tali dati intervenute dopo il censimento.
Lo Stato membro comunica le informazioni relative agli eventi di cui agli allegati I, II, III, IV e V per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni contemporaneamente alla registrazione dell'evento da parte delle autorità dello Stato membro interessato. La Commissione accusa ricevimento degli invii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.
La registrazione di nuovi dati o la correzione di dati erronei relativi alle caratteristiche e/o agli elementi di identificazione di una nave debbono avvenire conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento.
Le informazioni aggiunte nell'allegato I dal
Per le navi che dispongono di una licenza di pesca e la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 15 metri oppure la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 12 metri, dette informazioni sono comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.
Le correzioni di un dato erroneo contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati da I a V nel termine di 30 giorni a decorrere dall'individuazione dell'errore.
La Commissione registra le informazioni relative alle navi da pesca trasmesse dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento nella base dati che costituisce lo schedario, purché siano conformi agli allegati del presente regolamento.
Gli Stati membri hanno accesso ai dati dello schedario relativi alla loro flotta.
Ogni nave è identificata unicamente dal proprio numero interno definito nell'allegato I.
Tale numero è attribuito definitivamente al momento della prima iscrizione della nave in un registro nazionale. Esso non può essere successivamente modificato né riattribuito, nemmeno qualora la nave sia trasferita da o verso un altro Stato membro oppure distrutta, ritirata dalla pesca o assegnata ad altre attività.
Il regolamento (CE) n. 109/94 è abrogato.
I riferimenti agli articoli 1, 2, 3 e 9bis del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui agli allegati da I a V del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 4 del presente regolamento.
I riferimenti all'articolo 4 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del
I riferimenti agli articoli 3bis, 5bis, 8bis e 9 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 4 e 5 del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I [5]
DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE
E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE
Nome della zona |
Larghezza |
Allineamento |
Definizione e osservazioni |
Indicatore di aggiornamento |
3 |
- |
Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1). |
Numero interno [1] |
12 |
S |
Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) seguito dal numero unico di identificazione (da 1 a 9 caratteri). |
Paese di registrazione |
3 |
- |
Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca [regolamento (CEE) n. 3760/92]; si tratta sempre del paese dichiarante. |
Bandiera |
3 |
- |
Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) di cui la nave batte bandiera [regolamento (CEE) n. 3760/92] |
Numero di immatricolazione |
14 |
S |
|
Nome della nave |
40 |
S |
|
Porto di immatricolazione |
5 |
S |
Secondo un sistema di codificazione nazionale [2]. |
Indicativo internazionale di chiamata |
7 |
S |
Si tratta dell'IRCS. |
Marcatura esterna |
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87. |
Tipo di attrezzo da pesca 1 |
3 |
S |
Attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2). |
Tipo di attrezzo da pesca 2 |
3 |
S |
Eventualmente, secondo attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2). |
Tipo di attrezzo da pesca 3 |
3 |
S |
Eventualmente, terzo attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2). |
Lunghezza fuori tutto |
5 |
D |
In centimetri, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86. |
Lunghezza perpendicolare |
5 |
D |
In centimetri, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86. |
Stazza R. 2930/86 |
7 |
D |
In centesimi di tonnellata, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 [3]. |
Stazza convenzione di Oslo |
7 |
D |
In centesimi di tonnellata. |
Stazza altra norma |
7 |
D |
In centesimi di tonnellata, norma da precisare a cura dello Stato membro. |
Potenza principale |
7 |
D |
In centesimi di kW, definita secondo il regolamento (CEE) n. 2930/86. |
Potenza ausiliaria |
7 |
D |
In centesimi di kW, tutta la potenza installata non compresa nella rubrica "Potenza principale". |
Materiale dello scafo |
1 |
- |
Materiale utilizzato per lo scafo (cfr. tabella 3). |
Data di entrata in servizio [4] |
8 |
- |
Data (AAAAMMGG) che stabilisce l'età della nave, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86. |
Anno di costruzione [4] |
4 |
- |
Determina per difetto l'età della nave; il valore 1850 significa "1850 o prima". |
Segmento |
3 |
S |
Segmento della flotta (regolamento (CE) n. 2091/98) |
Paese importatore/esportatore |
3 |
- |
Codice Alpha-3 ISO del paese importatore o esportatore. |
Data dell'evento |
8 |
- |
Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento [5]. |
Regime di aiuto al ritiro |
1 |
- |
Cfr. tabella 4. |
Nome dell'armatore |
50 |
S |
Armatore della nave [6]: |
|
|
|
Persona fisica: cognome, nome |
|
|
|
Persona giuridica: denominazione |
Indirizzo dell'armatore |
100 |
S |
Testo libero. L'indirizzo dev'essere sufficientemente preciso per poter contattare l'armatore: via, numero, casella postale, codice postale, città, paese |
Nome del proprietario |
50 |
S |
proprietario della nave [7]: |
|
|
|
Persona fisica: cognome, nome |
|
|
|
Persona giuridica: denominazione |
Indirizzo del proprietario |
100 |
S |
Testo libero [7]. L'indirizzo dev'essere sufficientemente preciso per poter contattare il proprietario: via, numero, casella postale, codice postale, città, paese |
Luogo di costruzione della nave |
100 |
S |
Testo libero [7]. Nome del cantiere navale, città e paese dove la nave o lo scafo sono stati costruiti |
|
|
|
|
[1] Lo Stato membro assegna un numero di identificazione unico ad ogni nave da pesca registrata alla data del censimento nello Stato membro nonché alle navi da pesca immatricolate per la prima volta, dopo tale data, nello Stato membro. Questo numero non può essere modificato, nemmeno in caso di esportazione verso un altro Stato membro, né essere attribuito, ad un'altra nave, nemmeno in caso di distruzione o di ritiro della nave cui esso era assegnato.
[2] Ogni modifica nel sistema di codificazione nazionale richiede l'approvazione della Commissione.
[3] Modificato da ultimo dal
[4] Per determinare l'età della nave sarà utilizzata la data di entrata in servizio o, in sua assenza, l'ultimo giorno dell'anno di costruzione
[5] Nel caso di un censimento della flotta è la data del censimento effettuato dallo Stato membro dichiarante; per una costruzione è la data di entrata in servizio; per una correzione o soppressione di dichiarazione è la data dell'evento da correggere o da sopprimere.
[6] Se l'armatore è il proprietario della nave, compilare anche le caselle relative al proprietario
[7] Il nome e l'indirizzo del proprietario e il luogo di costruzione della nave sono obbligatori per le navi aventi una lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri oppure una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 27 metri.
Tabella 1
Codici dell'indicatore di aggiornamento
Censimento |
XXX |
Avvio alla pesca di una nave di nuova costruzione |
CST |
Avvio alla pesca in seguito a cambiamento di attività |
CHA |
Modifica di una nave |
MOD |
Avvio alla pesca mediante importazione |
IMP |
Ritiro dalla pesca mediante esportazione |
EXP |
Ritiro dalla pesca per cessazione dell'attività nello Stato membro |
RET |
Ritiro dalla pesca mediante distruzione |
DES |
Correzione di una dichiarazione riguardante un evento precedente |
COR |
Soppressione di una dichiarazione riguardante un evento precedente |
DEL |
Tabella 2
Codici del tipo di attrezzi di pesca
Attrezzi da traino
Reti a strascico a divergenti |
OTB |
Sfogliare |
TBB |
Reti a strascico a coppia |
PTB |
Sciabiche danesi (ancorate) |
SDN |
Sciabiche scozzesi |
SSC |
Sciabiche da spiaggia |
SB |
Draghe |
DRB |
Reti a strascico per crostacei |
CTB |
Reti da traino pelagiche a divergenti |
OTM |
Reti da traino pelagiche a coppia |
PTM |
Altri attrezzi da traino |
OTG |
Attrezzi fissi e di altro tipo
Ciancioli |
PS |
Reti da posta fisse |
GNS |
Reti da posta derivanti |
GND |
Tramagli |
GTR |
Palangari fissi |
LLS |
Palangari derivanti |
LLD |
Nasse |
FPO |
Lenze trainate |
LH |
Pesca con esca viva |
BTF |
Altri attrezzi fissi e di altro tipo |
OFG |
Tutte le navi dichiarate come utilizzatrici di attrezzi da traino e attrezzi fissi sono considerate navi polivalenti
Tabella 3
Codici del materiale dello scafo
Legno |
1 |
Metallo |
2 |
Fibra di vetro/Materie plastiche |
3 |
Altri |
4 |
Tabella 4 - Codici dei regimi di aiuti al ritiro
Con sussidi pubblici |
1 |
Senza sussidi pubblici e non connesso alla creazione di nuove capacità |
2 |
Senza sussidi pubblici e connesso alla creazione di nuove capacità |
3 |
ALLEGATO II [6]
(Omissis)
ALLEGATO III [7]
(Omissis)
ALLEGATO IV [8]
(Omissis)
ALLEGATO V [9]
(Omissis)
[1] Regolamento abrogato dall’art. 12 del
[2] Articolo inserito dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[4] Articolo inserito dall'art. 1 del
[5] Allegato così modificato dall'art. 1 del
[6] Allegato modificato dall'art. 1 del
[7] Allegato modificato dall'art. 1 del
[8] Allegato modificato dall'art. 1 del
[9] Allegato modificato dall'art. 1 del