Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 22/09/1986 |
Numero: | 2930 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere generale. |
Art. 2. Lunghezza. |
Art. 3. Larghezza. |
Art. 4. Stazza. |
Art. 5. Potenza del motore. |
Art. 6. Data di entrata in servizio. |
Art. 7. Disposizioni finali. |
§ 12.2.158 - Regolamento 22 settembre 1986, n. 2930.
Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del che definisce le caratteristiche dei pescherecci.
(G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. L 274).
Art. 1. Disposizioni di carattere generale.
Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci adottate con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa comunitaria concernente la pesca.
Art. 2. Lunghezza.
1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.
Ai fini della presente definizione:
a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;
b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.
La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.
2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci. La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.
La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi, in appresso denominata la "convenzione del 1969". La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.
Art. 4. Stazza.
1. a) Per stazza di un peschereccio si intende la stazza lorda quale definita nell'allegato I della convenzione del 1969.
b) La stazza lorda di tutti i nuovi pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m e la cui costruzione sia iniziata il 18 luglio 1994 o dopo tale data dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969.
c) La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto inferiore a 15 m, di nuova costruzione o già in servizio, dev'essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato del presente regolamento.
d) La stazza lorda di tutti i pescherecci in servizio aventi una lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 m dev'essere ricalcolata, conformemente all'allegato I della convenzione del 1969, entro il 18 luglio 1994.
Per le navi di questa categoria che non effettuano viaggi internazionali ai sensi della convenzione del 1969 e cui non si applicano pertanto le disposizioni di detta convenzione, tale termine è differito al 31 dicembre 1994.
e) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la stazza lorda dei pescherecci in servizio aventi una lunghezza fuoritutto superiore a 15 m ma inferiore a 24 m tra le perpendicolari può essere stimata secondo la metodologia esposta nell'allegato del presente regolamento, ogni qualvolta la Commissione ritenga che i valori così ottenuti siano sufficientemente precisi.
Nei casi sotto indicati, tuttavia, gli Stati membri misureranno la stazza dei pescherecci appartenenti a questa categoria conformemente all'allegato I della convenzione del 1969:
- su richiesta del proprietario del peschereccio,
- qualora il proprietario chieda di beneficiare per il suo peschereccio di un regime di sovvenzionamento finanziato con fondi comunitari, se questi dipendono dalla stazza del peschereccio. Gli aiuti comunitari concessi a norma del
- qualora il proprietario intraprenda miglioramenti o trasformazioni che le autorità competenti dello Stato membro interessato considerino tali da modificare in misura sostanziale la stazza lorda del peschereccio. Gli Stati membri assicurano che le dimensioni di tutti gli altri pescherecci appartenenti a questa categoria saranno ricalcolate entro il 1° gennaio 2004 in conformità dell'allegato I della convenzione del 1969 [2].
2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nel precitato allegato I.
Art. 5. Potenza del motore.
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore. Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.
L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).
2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.
3. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al paragrafo 2 al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Art. 6. Data di entrata in servizio.
La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.
Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.
Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima della entrata in vigore del presente regolamento, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.
Art. 7. Disposizioni finali.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Tuttavia, gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano solo a partire dal 18 luglio 1994 alle caratteristiche delle navi entrate in servizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle caratteristiche di tali navi modificate tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 18 luglio 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Pescherecci di nuova costruzione di lunghezza
fuoritutto inferiore a 15 metri
La stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula:
GT = K1· V
dove: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V
e V rappresenta il volume, ottenuto come segue:
V = a1 (Loa· B1· T1)
dove:
Loa = lunghezza fuoritutto [articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2930/86]
B1 = larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969
T1 = altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969
a1 = funzione di Loa = funzione di Loa
Pescherecci già in servizio di lunghezza
fuoritutto inferiore a 15 metri
La stazza lorda dei pescherecci già in servizio la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è così definita:
GT = K1· V
dove: V rappresenta il volume, ottenuto come segue:
V = a2 (Loa· B1· T1)
Dove
B1 = larghezza in metri
T1 = altezza in metri
a2 = funzione di Loa
Pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o
superiore a 15 m e di lunghezza
tra le perpendicolari inferiore a 24 m
La stazza lorda dei pescherecci la cui lunghezza fuoritutto è pari o superiore a 15 metri e la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 24 metri è così definita:
GT = K1· V
dove: V rappresenta il volume chiuso totale, secondo la definizione della convenzione del 1969.
Per i pescherecci in servizio, V può essere provvisoriamente stimato utilizzando la formula
V = a3 (Loa· B1· T1)
dove:
a3 = funzione di Loa, B1, T1 e anno di costruzione.
Le funzione a1, a2, e a3 saranno determinate in base ad un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse saranno specificate, unitamente alle definizioni delle dimensione B1 e T1, e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Commissione.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del
[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del