Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 29/11/2011 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della l.r.16/2000 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r.16/2000 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 18 della l.r.16/2000 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 23 della l.r.16/2000 |
§ 3.1.362 - L.R. 29 novembre 2011, n. 65.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(B.U. 2 dicembre 2011, n. 57)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario attribuire ai provvedimenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL) di cui all’articolo 7, comma 1 bis, della
2. La modifica all’articolo 18 della
3. Infatti, prima dell’entrata in vigore della
4. Con la modifica all’articolo 18 della
5. La Regione Toscana intende far fronte a questa situazione, prevedendo l’approvazione di una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla gestione provvisoria;
6. È opportuno, per evitare duplicazioni di organismi, sopprimere la commissione sui farmaci veterinari, prevista all’articolo 23, comma 3, della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della l.r.16/2000
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 della
“1 ter. L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.”
2. Al comma 2 dell’articolo 7 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 bis,”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r.16/2000
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della
3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 18 della l.r.16/2000
1. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r.16/2000, le parole: “approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso” sono sostituite dalle seguenti: “approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione”.
2. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r.16/2000 le parole: “La graduatoria” sono sostituite dalle seguenti: “Le graduatorie” e la parola: “ha” è sostituita dalla seguente: “hanno”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della l.r.16/2000 è inserito il seguente:
“7 bis. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 14.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 23 della l.r.16/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r.16/2000 è sostituito dal seguente:
“3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al
2. Il comma 4 dell’articolo 23 della
“4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai comma 1 e 2, un idoneo numero di supplenti.”