§ 98.1.27431 - D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036 .
Proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/12/1966
Numero:1036


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e prorogato fino al 31 dicembre 1973
Art. 2.      La tabella unica prevista dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle A e B già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è [...]
Art. 3.      La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della [...]
Art. 4.      I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle [...]
Art. 4 bis.  [3]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà [...]


§ 98.1.27431 - D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036 [1] .

Proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308)

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e prorogato fino al 31 dicembre 1973 [2].

     Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'art. 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28.

 

          Art. 2.

     La tabella unica prevista dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle A e B già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 3.

     La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa.

     E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della tabella A annessa al presente decreto.

     La tabella B comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

 

          Art. 4.

     I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella B annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

 

          Art. 4 bis. [3]

     A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente art. 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:

     1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;

     2) oli di semi alimentari;

     3) caffè e surrogati di caffè;

     4) zucchero;

     5) birra.

     L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.

     Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

     Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.

     La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella A [4]

     (Omissis)

 

     Tabella B [5]

     (Omissis)


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 2 febbraio 1967, n. 7.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1973, n. 846.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Tabella sostituita dalla L. 27 dicembre 1975, n. 700.

[5]  Tabella sostituita dalla L. 27 dicembre 1975, n. 700.