Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/12/1966 |
Numero: | 1036 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e prorogato fino al 31 dicembre 1973 |
Art. 2. La tabella unica prevista dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle A e B già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è [...] |
Art. 3. La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della [...] |
Art. 4. I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle [...] |
Art. 4 bis. [3] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà [...] |
§ 98.1.27431 - D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036 [1] .
Proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.
(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308)
Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della
Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla
La tabella unica prevista dall'art. 2 della
La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della
E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della
La tabella B comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella B annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
A modifica della
1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati di caffè;
4) zucchero;
5) birra.
L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.
Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della
Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.
La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A [4]
(Omissis)
Tabella B [5]
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[4] Tabella sostituita dalla
[5] Tabella sostituita dalla