§ 98.1.27912 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 923 .
Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1986
Numero:923


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27912 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 923 [1] .

Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

(G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, prorogato con D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella Provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 [2] .

     1-bis. [3].

     2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia» e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 febbraio 1987, n. 50.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione. Sostituisce il quarto comma, art. 3, della L. 27 dicembre 1975, n. 700.