Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 17/10/1952 |
Numero: | 1502 |
Sommario |
Art. 1. Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel [...] |
Art. 2. |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a |
Art. 4. La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei [...] |
Art. 5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della [...] |
§ 95.2.2e - Legge 17 ottobre 1952, n. 1502.
Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti.
(G.U. 22 novembre 1952, n. 271).
Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della
Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952 - 53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con
Tale contributo per l'esercizio 1952 - 53 è stabilito nella misura di lire 15 milioni.
Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potrà essere maggiore di 10 milioni di lire.
Il relativo importo è determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.
All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:
lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,5 per litro per gasolio carburante.
Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avrà vigore il regime di zona franca.
Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.
La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.
La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale Intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell' entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.
[1] Articolo così modificato dall'art. unico della