§ 95.2.2e - Legge 17 ottobre 1952, n. 1502.
Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:17/10/1952
Numero:1502


Sommario
Art. 1.      Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel [...]
Art. 2. 
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a
Art. 4.      La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della [...]


§ 95.2.2e - Legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti.

(G.U. 22 novembre 1952, n. 271).

 

 

     Art. 1.

     Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1° dicembre 1948, numero 1438.

 

          Art. 2. [1]

     Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952 - 53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

     Tale contributo per l'esercizio 1952 - 53 è stabilito nella misura di lire 15 milioni.

     Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potrà essere maggiore di 10 milioni di lire.

     Il relativo importo è determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:

     lire 5 per chilogrammo per il caffè;

     lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;

     lire 3 per litro per la birra;

     lire 5 per anidro per gli spiriti;

     lire 3 per litro per la benzina;

     lire 0,5 per litro per gasolio carburante.

     Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avrà vigore il regime di zona franca.

     Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.

 

          Art. 4.

     La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.

     La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale Intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell' entrata.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.


[1] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 18 ottobre 1960, n. 1225, che ha sostituito con un solo comma gli originari commi 3 e 4. Il suddetto art. unico è stato abrogato dall'art. 8 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369.