Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 07/05/1996 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. |
Art. 2. Processi di mobilità operatori della formazione professionale. |
Art. 3. |
Art. 4. Alienazione degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine. |
Art. 5. Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali. |
Art. 6. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 1.4.144 - L.R. 7 maggio 1996, n. 31.
Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago.
(G.U.R. 11 maggio 1996, n. 23).
Art. 1. Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali.
1. [1].
2. [1].
3. [1].
4. Il personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della
5. [2].
6. Ai fini della determinazione e del riscontro del possesso del requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 1, della
7. [1].
8. [1].
Art. 2. Processi di mobilità operatori della formazione professionale. [3]
Art. 4. Alienazione degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine.
1. Gli alloggi della Regione, realizzati ai sensi della
2. L'articolo 6 della
«Art. 6.
1. Le disposizioni della
(Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127, «nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della
Art. 5. Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali.
1. Le elezioni amministrative indette dai consigli circoscrizionali dei comuni della Sicilia, relative alla prima tornata secondo l'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con
Art. 6. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.
1. Sino all'emanazione della legge regionale in materia di protezione ed incremento della fauna e regolamentazione programmata del prelievo venatorio, e comunque non oltre il 31 gennaio 1996, nel territorio della Regione continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla
2. Con il calendario venatorio 1995/96 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste pianifica, nel territorio della Regione, per il periodo relativo alla medesima stagione venatoria, la suddivisione in ambiti interprovinciali di caccia e la pressione venatoria, fatte salve le isole minori, nel rispetto dei principi della
3. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente norma transitoria, rende esecutivo, con proprio decreto, il regolamento dell'attività cinologica in Sicilia, già munito del parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Con tale regolamento, che assume validità di piano settoriale faunistico-venatorio, si intendono definite anche le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della
4. L'esercizio venatorio potrà svolgersi esclusivamente nei periodi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
[2] Sostituisce il terzo comma, art. 10, della
[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
[3] Aggiunge un comma all'art. 2 della
[4] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127.
[5] Se ne riporta il testo così come pubblicato nella G.U.R. n. 23 dell'11 maggio 1996.
[6] Articolo omesso in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127 in forza della nuova regolamentazione della materia contenuta nella delibera legislativa del 4 agosto 1995, ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'art. 5 della