Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.4 cooperazione scientifica e tecnologica |
Data: | 15/01/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Rebubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.4.48 - Legge 15 gennaio 2003, n. 9.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999
(G.U. 1 febbraio 2003, n. 26)
1. Il Presidente della Rebubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica d'Islanda (qui di seguito denominati «le Parti contraenti»), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso relazioni culturali più avanzate, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscono la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
Articolo 2
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni sui temi di reciproco interesse.
Esse promuoveranno altresì - previo mutuo consenso e nell'àmbito dei propri mezzi finanziari - le attività d'istituzione, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. A riguardo ciascun Parte contraente potrà inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.
Le Parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio d'informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri.
Le Parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.
Articolo 3
Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie e conservatori nel settore delle discipline umanistiche, delle arti e delle scienze.
Articolo 4
Le Parti contraenti favoriranno la lavorazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e da altri eventi importanti.
Articolo 5
Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.
Articolo 6
Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.
Articolo 7
Le condizioni di carattere tecnico e finanziario e le attività previste dal presente Accordo verranno definite in ogni caso sulla base di negoziati fra le Parti contraenti.
Articolo 8
Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le parti contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Articolo 9
Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambi le Parti contraenti decidano diversamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 14 gennaio 1999, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, islandese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.