Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 27/02/1995 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 5. (Elenco spese obbligatorie). |
Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie). |
Art. 7. (Fondo di riserva per spese impreviste). |
Art. 8. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 9. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione). |
Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti). |
Art. 11. (Spese Per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente). |
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 13. (Bilancio pluriennale). |
Art. 14. (Mutuo per il disavanzo di amministrazione). |
Art. 15. (Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria). |
Art. 16. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti). |
Art. 17. (Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali). |
Art. 18. (Rinviato dal Governo) |
Art. 19. (Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - Ente Fiera di Foggia |
Art. 20. (Disavanzo Unità Sanitarie Locali per le annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione). |
Art. 21. (Rinviato dal Governo) |
Art. 22. (Rinviato dal Governo) |
Art. 23. (Fondo globale per i servizi socio-assistenziali). |
Art. 24. (Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi). |
Art. 25. (Rinviato dal Governo |
Art. 26. (Emigrazione). |
Art. 27. (Integrazione scolastica portatori di handicaps). |
Art. 28. (Servizi sociali). |
Art. 29. (Rinviato dal Governo) |
Art. 30. (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32. Interventi dl cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3). |
Art. 31. (Disciplina personale). |
Art. 38. (Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994). |
§ VI.3.40 - L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.
(B.U. 7 marzo 1995, n. 27 - Suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1995.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dell'art. 16 della
3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1995, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'ad. 20 del
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fado salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nego staio di previsione di cui al precedente articolo 2.
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, allegato alla presente legge.
Art. 5. (Elenco spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco n. 11 allegato alla presente legge.
Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 2.900.000.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della
Art. 7. (Fondo di riserva per spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 868.686.622, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della
Art. 8. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, e iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della
Art. 9. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1995, dei quali l'allegato n. 2 indica l'oggetto e l'importo dello stanziamento a carico del fondo medesimo, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della
Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti).
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 45.750.000.000, e iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della
Art. 11. (Spese Per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente).
1. Per l'esercizio 1995 le autorizzazioni di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell'art. 43 della
2. La Giunta regionale è, altresì autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguilo della relativa decisione approvativa da parte della Commissione comunitaria.
Art. 13. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell'ad. 6 e seguenti della
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 14. (Mutuo per il disavanzo di amministrazione).
1. Per far fronde al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'ad. 20 del
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1995.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri agi deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'ara 36 della
Art. 15. (Artt. 3 e 4
1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli articoli 3 e 4 della
2. Al finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1995-1997. A tal fine è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 e iscritto lo stanziamento di lire 39.500.000.000.
3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al precedente comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo accecamento. All'assegnazione si provvede con legge di variazione del bilancio.
Art. 16. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:
- Cap. 0001315 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota interessi», dotato dello stanziamento di lire 4.000.000.000;
- Cap. 0001316 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni», dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;
- Cap. 0001317 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - spese procedimenti e legali», dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.
2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
Art. 17. (Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali).
1. A termini dell'art. 3 del
2. Alla parte delle spese in annualità rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.
3. La specificazione delle spose e definita nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dell'art. 31 della
4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di sposa devono intendersi non più operanti.
(Rinviato dal Governo).
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO
CAPO I
LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1990, N. 5 - FIERE
Art. 19. (
- Ente Fiera Francavilla Fontana).
1. Per gli interventi in favore dell'Ente Fiera di Foggia, a termini della
2. [1].
3. La
CAPO II
SANITA' - SERVIZI SOCIALI
Art. 20. (Disavanzo Unità Sanitarie Locali per le annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione).
1. Al fine di attivare le procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualità 1990 e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell'art. 29 della
2. Agli oneri di cui al precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle USL, la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della
3. All'art. 7, comma 1, della
(Rinviato dal Governo).
(Rinviato dal Governo).
Art. 23. (Fondo globale per i servizi socio-assistenziali).
1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali previsto al cap. 0084010 è ripartito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31 marzo.
Art. 24. (
1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 della
(Rinviato dal Governo)
Art. 26. (Emigrazione).
1. Per l'anno 1995 sono sospesi gli effetti della
Art. 27. (Integrazione scolastica portatori di handicaps).
1. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano lo convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della
Art. 28. (Servizi sociali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della
(Rinviato dal Governo).
CAPO III
URBANISTICA
Art. 30. (Art. 11
1. Per gli interventi di cui all'are 11 della
2. I contributi assegnati in conto interessi ai sensi dell'art. 4 della
3. Alla copertura degli oneri relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della
CAPO IV
PERSONALE DISCIOLTA AZIENDA REGIONALE EQUILIBRIO FAUNISTICO
Art. 31. (Disciplina personale). [2]
1. Il personale in servizio della disciolta AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della
CAPO V
GESTIONE RIFORMA FONDIARIA
Artt. 32. - 37. [3]
CAPO VI
MODIFICHE A NORME SETTORIALI
Art. 38. (Art. 8
1. L'autorizzazione disciplinata dalla normativa di cui all'art. 8 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno sposso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 64 della
[3] Il Capo V, comprendente gli artt. da 32 a 37, è stato abrogato dall'art. 5 della