§ III.2.22 - L.R. 19 aprile 1995, n. 21.
Autorizzazione ai Comuni per la diversa provvisoria utilizzazione degli asili-nido costruiti con i finanziamenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:19/04/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire l'utilizzazione delle strutture costruite con i finanziamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e non utilizzate dai [...]
Art. 2.      1. Al fine dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano specifica istanza all'Assessorato regionale ai servizi sociali con allegata [...]
Art. 3.      1. La procedura prevista dal precedente art. 2 è osservata anche dai Comuni che eventualmente, di fatto, con o senza apposito proprio provvedimento, utilizzano diversamente gli asili-nido.
Art. 4.      1. L'autorizzazione regionale non comporta oneri finanziari per la Regione.


§ III.2.22 - L.R. 19 aprile 1995, n. 21.

Autorizzazione ai Comuni per la diversa provvisoria utilizzazione degli asili-nido costruiti con i finanziamenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni.

(B.U. 28 aprile 1995, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Per favorire l'utilizzazione delle strutture costruite con i finanziamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e non utilizzate dai Comuni, per obiettiva impossibilità, per le finalità proprie (asili-nido), onde evitare il depauperamento di tale patrimonio la Giunta regionale autorizza la diversa provvisoria utilizzazione di tali strutture.

 

     Art. 2.

     1. Al fine dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano specifica istanza all'Assessorato regionale ai servizi sociali con allegata deliberazione di giunta da cui si rilevi:

     a) l'obiettiva impossibilità di destinare alle finalità istituzionali (asili-nido) le strutture edificate con i fondi di cui trattasi;

     b) la provvisorietà della diversa utilizzazione;

     c) il carattere socio-assistenziale della diversa provvisoria destinazione (interventi per minori, anziani, handicappati, minori a rischio, scuole materne).

 

     Art. 3.

     1. La procedura prevista dal precedente art. 2 è osservata anche dai Comuni che eventualmente, di fatto, con o senza apposito proprio provvedimento, utilizzano diversamente gli asili-nido.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione regionale non comporta oneri finanziari per la Regione.