Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/08/1995 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e integrazioni nella descrizione [...] |
Art. 4. (Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale). |
Art. 5. (Art. 19 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifica). |
Art. 6. (Art. 15 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche). |
§ VI.3.43 - L.R. 24 agosto 1995, n. 34.
Prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.
(B.U. 1 settembre 1995, n. 94).
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995, approvato con
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 risulta modificato in lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l'entrata e in lire 35.318.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l'uscita.
Art. 3. (Documento contabile allegato alla
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla
Art. 4. (Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al terzo comma dell'art. 41 della
Art. 5. (Art. 19
1. Il secondo comma dell'art. 19 della
Art. 6. (Art. 15
1. Lo stanziamento del capitolo 1110095 di cui all'art. 5 della
2. Il corrispondente capitolo del bilancio 1996 si farà carico della quota differenziale pari a lire 30.000.000.000.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis).