Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 07/05/2008 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Funzioni regionali |
Art. 3. Funzioni provinciali |
Art. 4. Funzioni comunali |
Art. 5. Effetto Domino |
Art. 6. Piano regionale di intervento |
Art. 7. Piano di emergenza esterno |
Art. 8. Comitato tecnico regionale |
Art. 9. Procedimento istruttorio |
Art. 10. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti |
Art. 11. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche |
Art. 12. Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999 |
Art. 13. Norme di salvaguardia |
Art. 14. Raccordo con le procedure VIA e AIA |
Art. 15. Informazioni sulle misure di sicurezza |
Art. 16. Consultazione della popolazione |
Art. 17. Misure di controllo |
Art. 18. Sanzioni |
Art. 19. Norma transitoria |
Art. 20. Norma finale |
Art. 21. Disposizioni Finanziarie. |
§ V.5.114 - L.R. 7 maggio 2008, n. 6.
Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(B.U. 14 maggio 2008, n. 78 Suppl.)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del
2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina l’esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, in particolare del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell’ambiente.
3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.
4. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel
Art. 2. Funzioni regionali
1. La Regione, per garantire un’omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;
b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal
c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull’intero territorio regionale;
d) la Giunta regionale provvede all’individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del
e) il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede, sentito l’Assessorato all’ecologia, al coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 108 del
f) l’Assessorato all’ecologia, di concerto con l’Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del
g) l’Assessorato all’ecologia coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione della presente legge al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;
h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 3.
3. La Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del
A tal fine:
a) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 del
334/1999, nonché definisce le modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge;
b) adotta i provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo l’integrazione dei procedimenti di cui all’articolo 14;
c) assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall’articolo 2 del
d) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e) fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell’articolo 15, nonché per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 del
f) cura lo scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare;
g) provvede alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del
h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del
i) definisce il programma regionale dei controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25 del
j) provvede all’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla
k) fornisce assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge.
4. La struttura regionale competente per l’attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è l’Assessorato regionale all’ecologia - Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il servizio “Rischio industriale”.
Art. 3. Funzioni provinciali
1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:
a) la definizione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 del
b) l’adeguamento dei PTCP all’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
c) l’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell’articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. Vale il principio del silenzio diniego;
d) la verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001;
e) la definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e dall’ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata con l’ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.
4. Le province e le città metropolitane, nell’ambito delle attribuzioni del
Art. 4. Funzioni comunali
1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla
a) l’adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all’articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall’articolo 4 del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 4 e 5, del
c) l’esercizio delle attività connesse alla gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all’articolo 7.
2. I comuni provvedono all’adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell’applicazione del
3. I comuni provvedono allo sviluppo dell’elaborato tecnico “Rischi di incidenti rilevanti (RIR)” al fine di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del
4. L’elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto dall’allegato al
5. L’elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell’articolo 20 del
6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto dell’elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del
8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.
TITOLO II
PROCEDURE
Art. 5. Effetto Domino
1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente competente, entro quattro mesi dall’individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all’articolo 20 del
3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.
4. Il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
Art. 6. Piano regionale di intervento
1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all’articolo 13, comma 1, del
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del
3. La Giunta regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del
112/1998.
Art. 7. Piano di emergenza esterno
1. La Giunta regionale adotta l’elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del
a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;
b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che possano incidere sull’efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione civile;
c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all’articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d’area per le aree a elevata concentrazione di cui all’articolo 13 del
3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di pianificazione dell’emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle informazioni fornite dai gestori di cui all’articolo 8 del
4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’emergenza e le valutazioni relative all’analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 sia per quelle di cui all’articolo 6 del
5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell’evoluzione normativa e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.
6. Dell’approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione anche al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.
7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del d.lg. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 20 del medesimo decreto.
8. Al verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di cui all’articolo 24 del
Art. 8. Comitato tecnico regionale
1. La Regione, per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 21 del
2. Il Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’utilizzo di determinate sostanze pericolose, denominato “Comitato tecnico regionale”, è costituito da:
a) un rappresentante dell’Assessorato regionale all’ecologia;
b) un rappresentante del Settore protezione civile della Presidenza della Regione Puglia;
c) un rappresentante dell’Assessorato regionale all’assetto del territorio;
d) un rappresentante dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche;
e) un rappresentante della Direzione generale dell’ARPA Puglia;
f) un rappresentante dell’Assessorato alle politiche della salute scelto nell’ambito di medici specialisti in igiene e medicina preventiva.
3. Il Comitato tecnico regionale previsto al comma 2 è integrato da:
a) due rappresentanti dell’ARPA Puglia, di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;
b) due rappresentanti dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;
c) da un rappresentante della provincia territorialmente competente;
d) da un rappresentante dell’ufficio tecnico del comune interessato.
4. Il Comitato tecnico regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, del supporto tecnico-scientifico dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, la Regione può stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.
5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo stesso lo ritenga, può essere integrato da un rappresentante della competente autorità portuale, così come individuato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
6. I componenti del Comitato tecnico regionale devono aver conseguito una laurea specialistica di tipo tecnico-scientifico e avere preferibilmente maturato esperienza, almeno triennale, in materia di rischio di incidente rilevante o aver frequentato corsi attinenti l’analisi e la valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante.
7. I componenti del Comitato tecnico regionale di cui al comma 2 sono nominati con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all’ecologia, che ne fissa la durata e nomina il Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono nominati con provvedimento dell’Assessore all’ecologia, previa indicazione degli enti e strutture di provenienza.
8. Il Comitato tecnico regionale è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante.
9. Il Comitato tecnico regionale ha sede presso la Direzione generale dell’ARPA Puglia, alla quale è demandata l’organizzazione della segreteria del Comitato stesso.
10. Il gestore dello stabilimento, o suo delegato, partecipa, anche avvalendosi di un tecnico di propria fiducia, all’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 21, comma 5, del
11. Per l’espletamento dei propri compiti il Comitato tecnico regionale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttorii e le modalità dei sopralluoghi istruttorii tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.
12. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica effettuata dal Comitato tecnico regionale sono a carico dei gestori degli stabilimenti interessati. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del
Art. 9. Procedimento istruttorio
1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni tecniche e di merito da parte del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità ambientale dell’impianto, ove prescritta, provvede:
a) a emanare il provvedimento che conclude l’istruttoria del rapporto di sicurezza;
b) a rilasciare il nullaosta di fattibilità prendendo atto degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione tecnica positiva del rapporto di sicurezza, effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al relativo provvedimento conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla Regione, abilita all’esercizio dell’attività, previa contestuale acquisizione di tutti gli altri pareri e adempimenti previsti per legge.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, nonché al Prefetto, alla provincia e al comune competente per territorio per gli adempimenti e pareri di competenza e, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 10. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
2. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
3. I rapporti di sicurezza già inviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del
4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione sulla base della stessa, e comunque valutando, ove necessario, la documentazione tecnica inviata dal gestore al Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo secondo la procedura di cui all’articolo 9.
5. Eventuali prescrizioni integrative da parte della Regione devono essere segnalate nel provvedimento conclusivo e trasmesse al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco nonché, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.
6. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell’esercizio dell’attività.
7. L’ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico-scientifico per l’esame dei rapporti di sicurezza e della documentazione richiesta dall’autorità competente di cui al punto 7 dell’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
Art. 11. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche
1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui all’articolo 8, comma 1, del
La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.
2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall’articolo 10 del
3. Il Comitato tecnico regionale provvede all’istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi di cui al
5. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all’autorità competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione ai sensi del
6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e all’Assessorato regionale all’ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del d.lgs.334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.
7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l’applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.
8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del Comitato stesso e il gestore.
9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.
10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco interessato nell’ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 14 del
11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio effettuata.
Art. 12. Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del
1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all’allegato I, parti I e II, del
a) la notifica al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
b) la scheda di informazione di cui all’Allegato V del
c) l’analisi di rischio, l’individuazione e la valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato tecnico regionale.
d) il formato elettronico delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c), complete di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio effettuata.
2. Il Comitato tecnico regionale effettua l’esame della documentazione inerente l’identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente rilevante e informa la Regione per l’adozione di eventuali provvedimenti e adempimenti conseguenti.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, definisce i tempi di presentazione e i criteri di valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti.
Art. 13. Norme di salvaguardia
1. Nel caso di aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del
2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i territori, ove risultino presenti attività a rischio di incidente rilevante, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle tabelle 3a e 3b del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
3. Al fine della verifica dell’osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all’articolo 19 del d.lgs.334/1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi.
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l’esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14. Raccordo con le procedure VIA e AIA
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall’articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta stesso.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare all’autorità competente in materia di VIA la costruzione di nuovi impianti, le modifiche degli stessi impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 del
3. La procedura di cui al
4. Il provvedimento conclusivo di rilascio dell’AIA deve riportare le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge. In caso di decorrenza del termine stabilito dall’articolo 5, comma 12, del
Art. 15. Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Il comune ove è localizzato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici affinché possano essere comprese da tutti i cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al
3. Il comune è tenuto a fornire, tramite opuscoli informativi, le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in emergenza alle persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al
4. Il comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i PEE di cui all’articolo 7, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di cui all’articolo 6.
5. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 22, comma 2, del
6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati i predetti stabilimenti industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale).
Art. 16. Consultazione della popolazione
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di cui all’articolo 10 del
2. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del
3. Nell’ambito dell’espressione del parere previsto al precedente comma 1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite, devono pervenire in forma scritta.
Art. 17. Misure di controllo
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle linee programmatiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’articolo 25 del
2. Il programma operativo di cui al comma 1 è disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l’ARPA Puglia, tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto all’articolo 3.
3. L’ARPA Puglia effettua le verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del
4. L’ARPA Puglia provvede allo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare attenzione ai sistemi tecnici critici.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 2, e 25, comma 3, del
6. Il personale addetto ai controlli deve possedere i requisiti specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5, nonché di comprovata e certificata esperienza almeno triennale in materia di rischi industriali e tecnologici.
7. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 9, comma 1, del
8. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, necessarie ad effettuare un’adeguata valutazione delle possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 6.
9 Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la necessità, i controlli e le ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
10. Entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite dell’ARPA Puglia, raccoglie i dati resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie regionali e locali per la predisposizione del “Rapporto rischi industriali e tecnologici”. Detto rapporto deve, in particolare, comprendere:
a) dati sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;
b) dettagli sul ruolo e sull’operato delle autorità ispettive per l’elaborazione e l’attuazione dei pertinenti piani di ispezione;
c) dati schematici rivenienti dalle attività ispettive effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati e ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in questione;
d) dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;
e) quadro riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;
f) valutazione del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all’attività dell’organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri;
g) tutte le informazioni georeferenziate relative alla “Mappatura dei rischi industriali e tecnologici” per l’intero territorio regionale, rivenienti dalle attività istruttorie del Comitato tecnico regionale.
11. Gli oneri relativi alle verifiche ispettive sono posti a carico dei gestori. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del
12. Le entrate derivanti dall’applicazione delle misure di controllo vengono incamerate direttamente dall’ARPA Puglia e da questa destinate alle finalità di cui al presente articolo.
13. L’ARPA Puglia provvede a porre in essere tutto quanto necessario a far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente legge, utilizzando le risorse previste nel proprio bilancio, al relativo capitolo di spesa per le attività di controllo e ispezione.
14. L’ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi del comma 12, ripartite per ambito territoriale provinciale.
Art. 18. Sanzioni
1. In ordine all’applicazione delle sanzioni vale quanto disposto dall’articolo 27 del
2. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall’articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2.
3. La mancata comunicazione da parte del gestore alla Regione e agli enti locali interessati delle informazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 2, all’articolo 11, comma 4, e all’articolo 12, comma 2, del
4. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza o notifica, anche in formato elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), ai sensi degli articoli 8 e 6 del
5. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di cui all’articolo 8 del
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie specifiche strutture competenti, che ne incamera i proventi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. Norma transitoria
1. L’istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal
Art. 20. Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del
2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della
3. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del
Art. 21. Disposizioni Finanziarie.
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del