§ V.5.114 - L.R. 7 maggio 2008, n. 6.
Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:07/05/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Funzioni regionali
Art. 3.  Funzioni provinciali
Art. 4.  Funzioni comunali
Art. 5.  Effetto Domino
Art. 6.  Piano regionale di intervento
Art. 7.  Piano di emergenza esterno
Art. 8.  Comitato tecnico regionale
Art. 9.  Procedimento istruttorio
Art. 10.  Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti
Art. 11.  Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche
Art. 12.  Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999
Art. 13.  Norme di salvaguardia
Art. 14.  Raccordo con le procedure VIA e AIA
Art. 15.  Informazioni sulle misure di sicurezza
Art. 16.  Consultazione della popolazione
Art. 17.  Misure di controllo
Art. 18.  Sanzioni
Art. 19.  Norma transitoria
Art. 20.  Norma finale
Art. 21.  Disposizioni Finanziarie.


§ V.5.114 - L.R. 7 maggio 2008, n. 6.

Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(B.U. 14 maggio 2008, n. 78 Suppl.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il d.lgs. 334/1999 nella presente legge si intende sempre come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha recepito la direttiva comunitaria 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come modificata e integrata dalla direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2003 (c.d. "Seveso Ter"), nonché con le eventuali successive modificazioni e integrazioni.

 

2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina l’esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, in particolare del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell’ambiente.

 

3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.

 

4. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999.

 

5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 334/1999.

 

     Art. 2. Funzioni regionali

1. La Regione, per garantire un’omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;

b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;

c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull’intero territorio regionale;

d) la Giunta regionale provvede all’individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999;

e) il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede, sentito l’Assessorato all’ecologia, al coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

f) l’Assessorato all’ecologia, di concerto con l’Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell’emergenza;

g) l’Assessorato all’ecologia coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione della presente legge al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;

h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 3.

 

3. La Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti.

A tal fine:

a) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 25 del d.lgs.

334/1999, nonché definisce le modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge;

b) adotta i provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo l’integrazione dei procedimenti di cui all’articolo 14;

c) assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440;

d) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e) fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell’articolo 15, nonché per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

f) cura lo scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare;

g) provvede alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a elevata concentrazione;

h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999, per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999;

i) definisce il programma regionale dei controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999;

j) provvede all’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti;

k) fornisce assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge.

 

4. La struttura regionale competente per l’attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è l’Assessorato regionale all’ecologia - Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il servizio “Rischio industriale”.

 

     Art. 3. Funzioni provinciali

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:

a) la definizione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l’adeguamento dei PTCP all’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

c) l’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell’articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. Vale il principio del silenzio diniego;

d) la verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001;

e) la definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e dall’ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

 

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

 

3. Il Comitato provinciale di coordinamento formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata con l’ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.

 

4. Le province e le città metropolitane, nell’ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), esercitano le funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l’area metropolitana, costituisce l’unità base per il coordinamento tra la politica di gestione ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

 

     Art. 4. Funzioni comunali

1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r. 20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l’adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all’articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall’articolo 4 del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999;

c) l’esercizio delle attività connesse alla gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all’articolo 7.

 

2. I comuni provvedono all’adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell’applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell’ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

 

3. I comuni provvedono allo sviluppo dell’elaborato tecnico “Rischi di incidenti rilevanti (RIR)” al fine di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata concentrazione industriale, e garantire il controllo dell’urbanizzazione.

 

4. L’elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto dall’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in attuazione dell’articolo 14 del d.lgs. 334/1999.

 

5. L’elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000, per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e deve osservare i criteri espressi dal d.m. lavori pubblici 9 maggio.2001, a norma dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.

 

6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

 

7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto dell’elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999.

 

8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

 

TITOLO II

PROCEDURE

 

     Art. 5. Effetto Domino

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

 

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente competente, entro quattro mesi dall’individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all’articolo 20 del d.lgs. 334/1999.

 

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.

 

4. Il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

 

     Art. 6. Piano regionale di intervento

1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

 

2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, secondo le procedure di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.

 

3. La Giunta regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza integrato.

 

4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.

 

5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del piano di risanamento dell’area da predisporre ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del d.lgs.

112/1998.

 

     Art. 7. Piano di emergenza esterno

1. La Giunta regionale adotta l’elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:

a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;

b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che possano incidere sull’efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione civile;

c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

 

2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all’articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d’area per le aree a elevata concentrazione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all’efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di pianificazione dell’emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle informazioni fornite dai gestori di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell’area, ove disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all’articolo 12 della presente legge e dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

 

4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’emergenza e le valutazioni relative all’analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 sia per quelle di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999.

 

5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell’evoluzione normativa e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.

 

6. Dell’approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione anche al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.

 

7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del d.lg. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 20 del medesimo decreto.

 

8. Al verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. 334/1999.

 

     Art. 8. Comitato tecnico regionale

1. La Regione, per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 21 del d.lgs. 334/1999, si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di cui al comma 2 del presente articolo.

 

2. Il Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’utilizzo di determinate sostanze pericolose, denominato “Comitato tecnico regionale”, è costituito da:

a) un rappresentante dell’Assessorato regionale all’ecologia;

b) un rappresentante del Settore protezione civile della Presidenza della Regione Puglia;

c) un rappresentante dell’Assessorato regionale all’assetto del territorio;

d) un rappresentante dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche;

e) un rappresentante della Direzione generale dell’ARPA Puglia;

f) un rappresentante dell’Assessorato alle politiche della salute scelto nell’ambito di medici specialisti in igiene e medicina preventiva.

 

3. Il Comitato tecnico regionale previsto al comma 2 è integrato da:

a) due rappresentanti dell’ARPA Puglia, di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;

b) due rappresentanti dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;

c) da un rappresentante della provincia territorialmente competente;

d) da un rappresentante dell’ufficio tecnico del comune interessato.

 

4. Il Comitato tecnico regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, del supporto tecnico-scientifico dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, la Regione può stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo stesso lo ritenga, può essere integrato da un rappresentante della competente autorità portuale, così come individuato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per lo svolgimento delle istruttorie e per la valutazione del rapporto integrato di sicurezza portuale di cui all’articolo 5 del suddetto decreto 293/2001.

 

6. I componenti del Comitato tecnico regionale devono aver conseguito una laurea specialistica di tipo tecnico-scientifico e avere preferibilmente maturato esperienza, almeno triennale, in materia di rischio di incidente rilevante o aver frequentato corsi attinenti l’analisi e la valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante.

 

7. I componenti del Comitato tecnico regionale di cui al comma 2 sono nominati con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all’ecologia, che ne fissa la durata e nomina il Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono nominati con provvedimento dell’Assessore all’ecologia, previa indicazione degli enti e strutture di provenienza.

 

8. Il Comitato tecnico regionale è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante.

 

9. Il Comitato tecnico regionale ha sede presso la Direzione generale dell’ARPA Puglia, alla quale è demandata l’organizzazione della segreteria del Comitato stesso.

 

10. Il gestore dello stabilimento, o suo delegato, partecipa, anche avvalendosi di un tecnico di propria fiducia, all’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 334/1999.

 

11. Per l’espletamento dei propri compiti il Comitato tecnico regionale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttorii e le modalità dei sopralluoghi istruttorii tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

 

12. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica effettuata dal Comitato tecnico regionale sono a carico dei gestori degli stabilimenti interessati. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i costi di istruttoria a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.

 

     Art. 9. Procedimento istruttorio

1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni tecniche e di merito da parte del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità ambientale dell’impianto, ove prescritta, provvede:

a) a emanare il provvedimento che conclude l’istruttoria del rapporto di sicurezza;

b) a rilasciare il nullaosta di fattibilità prendendo atto degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

 

2. La valutazione tecnica positiva del rapporto di sicurezza, effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al relativo provvedimento conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla Regione, abilita all’esercizio dell’attività, previa contestuale acquisizione di tutti gli altri pareri e adempimenti previsti per legge.

 

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, nonché al Prefetto, alla provincia e al comune competente per territorio per gli adempimenti e pareri di competenza e, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

 

     Art. 10. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti al comma 6 dell’articolo 8 del medesimo d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale, il quale provvede all’istruttoria tecnica, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 334/1999, formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica che invia alla Regione.

 

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999 invia il rapporto di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno valutate.

 

3. I rapporti di sicurezza già inviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del medesimo d.lgs. 334/1999 sono trasmessi dallo stesso, insieme ai relativi atti istruttori, al Comitato tecnico regionale integrato di cui all’articolo 8 della presente legge entro centoottanta giorni.

 

4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione sulla base della stessa, e comunque valutando, ove necessario, la documentazione tecnica inviata dal gestore al Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo secondo la procedura di cui all’articolo 9.

 

5. Eventuali prescrizioni integrative da parte della Regione devono essere segnalate nel provvedimento conclusivo e trasmesse al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco nonché, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.

 

6. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell’esercizio dell’attività.

 

7. L’ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico-scientifico per l’esame dei rapporti di sicurezza e della documentazione richiesta dall’autorità competente di cui al punto 7 dell’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

 

     Art. 11. Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche

1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui all’articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza.

La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.

 

2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall’articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

 

3. Il Comitato tecnico regionale provvede all’istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.

 

4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall’articolo 27 del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.

 

5. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all’autorità competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998; il nullaosta, in ogni caso, integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell’interno di cui all’articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.

 

6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e all’Assessorato regionale all’ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del d.lgs.334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.

 

7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l’applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.

 

8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del Comitato stesso e il gestore.

 

9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.

 

10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco interessato nell’ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco) e della Circolare del Ministero dell’interno del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).

 

11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio effettuata.

 

     Art. 12. Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999

1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all’allegato I, parti I e II, del d.lgs. 334/1999 in quantità superiori alle soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, devono trasmettere:

a) la notifica al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;

b) la scheda di informazione di cui all’Allegato V del d.lgs. 334/1999 al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente;

c) l’analisi di rischio, l’individuazione e la valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato tecnico regionale.

d) il formato elettronico delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c), complete di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio effettuata.

 

2. Il Comitato tecnico regionale effettua l’esame della documentazione inerente l’identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente rilevante e informa la Regione per l’adozione di eventuali provvedimenti e adempimenti conseguenti.

 

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, definisce i tempi di presentazione e i criteri di valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 13. Norme di salvaguardia

1. Nel caso di aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 334/1999 e più specificamente quelli indicati dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

 

2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i territori, ove risultino presenti attività a rischio di incidente rilevante, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle tabelle 3a e 3b del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

 

3. Al fine della verifica dell’osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all’articolo 19 del d.lgs.334/1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi.

 

4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;

b) manufatti per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;

d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;

e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l’esposizione di mezzi pubblicitari.

 

     Art. 14. Raccordo con le procedure VIA e AIA

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall’articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta stesso.

 

2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare all’autorità competente in materia di VIA la costruzione di nuovi impianti, le modifiche degli stessi impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

 

3. La procedura di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), per gli impianti soggetti alla presente legge è espletata dall’autorità competente anche sulla base delle informazioni e delle descrizioni derivanti dai rapporti di sicurezza e dalle notifiche, elaborate conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001. A tal fine detta documentazione deve essere fornita dai gestori all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la presentazione della relativa istanza di rilascio dell’autorizzazione stessa.

 

4. Il provvedimento conclusivo di rilascio dell’AIA deve riportare le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge. In caso di decorrenza del termine stabilito dall’articolo 5, comma 12, del d.lgs. 59/2005 senza che risultino perfezionati i provvedimenti di cui alla presente legge, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale con riserva di procedere al suo successivo aggiornamento una volta concluso il procedimento ai sensi del d.lgs. 334/1999.

 

     Art. 15. Informazioni sulle misure di sicurezza

1. Il comune ove è localizzato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 334/1999 e relative all’allegato V allo stesso.

 

2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici affinché possano essere comprese da tutti i cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al d.lgs. 334/1999.

 

3. Il comune è tenuto a fornire, tramite opuscoli informativi, le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in emergenza alle persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al d.lgs. 334/1999. Tali informazioni devono essere riesaminate e diffuse secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 6, dello stesso decreto. Le stesse devono essere permanentemente tenute a disposizione del pubblico.

 

4. Il comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i PEE di cui all’articolo 7, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di cui all’articolo 6.

 

5. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 22, comma 2, del d.lgs. 334/1999, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, in formato digitale, da trasmettere alla Regione, provincia e comune territorialmente competente ai fini dell’accessibilità al pubblico.

 

6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati i predetti stabilimenti industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale).

 

     Art. 16. Consultazione della popolazione

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di cui all’articolo 10 del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimersi. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12 dello stesso decreto.

 

2. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999.

 

3. Nell’ambito dell’espressione del parere previsto al precedente comma 1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite, devono pervenire in forma scritta.

 

     Art. 17. Misure di controllo

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle linee programmatiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo a darne informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

2. Il programma operativo di cui al comma 1 è disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l’ARPA Puglia, tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto all’articolo 3.

 

3. L’ARPA Puglia effettua le verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e l’ISPESL.

 

4. L’ARPA Puglia provvede allo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare attenzione ai sistemi tecnici critici.

 

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 2, e 25, comma 3, del d.lgs. 334/1999, l’ARPA Puglia procede alle verifiche ispettive, avvalendosi delle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale e internazionale, tenuto conto anche delle “Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante”, pubblicate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

 

6. Il personale addetto ai controlli deve possedere i requisiti specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5, nonché di comprovata e certificata esperienza almeno triennale in materia di rischi industriali e tecnologici.

 

7. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 334/1999.

 

8. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, necessarie ad effettuare un’adeguata valutazione delle possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 6.

 

9 Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la necessità, i controlli e le ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

10. Entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite dell’ARPA Puglia, raccoglie i dati resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie regionali e locali per la predisposizione del “Rapporto rischi industriali e tecnologici”. Detto rapporto deve, in particolare, comprendere:

a) dati sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;

b) dettagli sul ruolo e sull’operato delle autorità ispettive per l’elaborazione e l’attuazione dei pertinenti piani di ispezione;

c) dati schematici rivenienti dalle attività ispettive effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati e ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in questione;

d) dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;

e) quadro riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;

f) valutazione del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all’attività dell’organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri;

g) tutte le informazioni georeferenziate relative alla “Mappatura dei rischi industriali e tecnologici” per l’intero territorio regionale, rivenienti dalle attività istruttorie del Comitato tecnico regionale.

 

11. Gli oneri relativi alle verifiche ispettive sono posti a carico dei gestori. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i costi di verifica ispettiva a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.

 

12. Le entrate derivanti dall’applicazione delle misure di controllo vengono incamerate direttamente dall’ARPA Puglia e da questa destinate alle finalità di cui al presente articolo.

 

13. L’ARPA Puglia provvede a porre in essere tutto quanto necessario a far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente legge, utilizzando le risorse previste nel proprio bilancio, al relativo capitolo di spesa per le attività di controllo e ispezione.

 

14. L’ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi del comma 12, ripartite per ambito territoriale provinciale.

 

     Art. 18. Sanzioni

1. In ordine all’applicazione delle sanzioni vale quanto disposto dall’articolo 27 del d.lgs. 334/1999.

 

2. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall’articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2.

 

3. La mancata comunicazione da parte del gestore alla Regione e agli enti locali interessati delle informazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 2, all’articolo 11, comma 4, e all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 334/1999, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.

 

4. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza o notifica, anche in formato elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), ai sensi degli articoli 8 e 6 del d.lgs. 334/1999, invita il gestore all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, disponendo contestualmente la sospensione dell’attività che sia stata eventualmente intrapresa con sanzione pari a euro 50 mila. Qualora il gestore non ottemperi all’invito ricevuto, si procede con l’ordine di chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.

 

5. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, su indicazione del Comitato tecnico regionale, diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, si procede con l’ordine di sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, si procede con l’ordine di chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.

 

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie specifiche strutture competenti, che ne incamera i proventi.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Norma transitoria

1. L’istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal d.lgs. 334/1999, pendenti alla data di efficacia delle disposizioni della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.

 

     Art. 20. Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 334/1999.

 

2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e tecnologici.

 

3. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 dello stesso decreto.

 

     Art. 21. Disposizioni Finanziarie.

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dal primo avvio dell’applicazione della presente legge, con specifico riferimento a quelli di cui al comma 2 dell’articolo 7, ai commi 4 e 9 dell’articolo 8 e al comma 11 dell’articolo 17, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Regione fa fronte con uno stanziamento pari a euro 250 mila a valere sulle risorse già disponibili sul capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione 611066 - residui di stanziamento 2007 - “Spese per oneri di funzionamento in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale” relativo ai trasferimenti già operati dallo Stato a favore della Regione.