Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/01/2000 |
Numero: | 12 |
§ 98.1.41694 - Circolare 14 gennaio 2000, n. 12/D .
Transito comunitario/comune. Divieto dell'utilizzazione della garanzia globale per talune categorie di merci fiscalmente sensibili. 1) Decisione della Commissione 96/743/CE del 20 dicembre 1999; applicazione dell'art. 362 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 2) Dec. n. 3/99 del Comitato misto CEE-Efta "Transito comune" del 2 dicembre 1999; applicazione dell'art. 34-bis della Convenzione CEE-Efta sul transito comune.
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.
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Alle Direzioni compartimentali |
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Alle Direzioni delle circoscrizioni doganali |
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Alle Dogane |
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Agli U.T.F. |
e, p.c.: |
Al Dipartimento delle entrate |
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Al Dipartimento del territorio |
Si riporta qui di seguito il testo della nota pari oggetto prot. 4142/3472 del 5 gennaio 2000.
«Presso le competenti sedi comunitarie sono stati approvati i provvedimenti in oggetto - in corso di formalizzazione - allo scopo di prorogare fino al 31 dicembre 2000 il divieto di utilizzo della garanzia globale per le merci fiscalmente sensibili attualmente in vigore con scadenza 31 dicembre 1999; ciò sia in ambito di transito comunitario che in ambito di transito comune.
Tanto si comunica al fine di consentire a codeste Direzioni compartimentali ed alle categorie professionali interessate di assumere tempestivamente le iniziative ritenute opportune per un corretto svolgimento delle operazioni doganali in questione.
Le Direzioni compartimentali vorranno procedere alla integrale diramazione del presente provvedimento ai dipendenti Uffici emanando eventuali disposizioni integrative.».
Al fine di fornire una migliore conoscenza dei provvedimenti in oggetto si trasmette, in allegato, la lista dei prodotti interessati dai provvedimenti medesimi.
Allegato
Elenco delle merci escluse dalle garanzie globali
Codice SA |
Designazione delle merci |
Quantità superiore a |
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01.02 |
Animali vivi della specie bovina [*] [**] |
4000 kg |
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02.02 |
Carni animali della specie bovina [*] [**] |
3000 kg |
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04.02 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri |
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dolcificanti [*] [**] |
5000 kg |
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ex 04.05 |
Burro o altre materie grasse provenienti dal latte [*] [**] |
3000 kg |
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08.03 |
Banane, comprese le frutta della piantagione, fresche o essiccate [*] [**] |
8000 kg |
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17.01 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo |
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stato solido [*] [**] |
7000 kg |
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22.07.10 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale |
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o superiore a 80% vol. [*] [**] |
3 hl |
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ex 22.08 |
Acqueviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione [*] |
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[**] |
5 hl |
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24.02.20 |
Sigarette [**] |
35.000 unità |
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Nota: la misura non si applica: |
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[*] al trasporto di merci comunitarie spedite in T1 ai sensi dell'art. 310, paragrafo 1, Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione (prodotti che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso Paesi terzi); |
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[**] alle merci originarie dei Paesi Efta e Visegrad o comunque ivi immesse in libera pratica. |