Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. |
§ 5.2.89 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 29.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico.
(B.U. 28 dicembre 2001, n. 52 - 1° suppl. ord.).
1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente per EURO 26.567.625.236,76 e per EURO 56.725.821.913,04 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2002 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente per EURO 26.567.625.236,76 e per EURO 56.725.821.913,04 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all’articolo 37 della
4. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della
5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell’articolo 38 della
Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dell’esercizio 2001, pari a EURO 1.084.559.488,09;
b) disavanzo dell'esercizio 2002 determinato in EURO 909.997.056,20.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 4,5% annuo e per una durata massima di ammortamento di
anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al punto precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni dei mutui di cui ai commi precedenti e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche al fine della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a 30 anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione.
8 bis. Ai sensi dell’articolo 41 della
8 ter. La riduzione del valore finanziario delle passività di cui al comma precedente deve sussistere anche tenendo conto degli eventuali oneri relativi all’estinzione anticipata dei mutui in essere [2].
8 quater. Il rimborso dei mutui di cui ai commi precedenti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, anche delle somme occorrenti per gli eventuali oneri accessori legati alla loro estinzione anticipata [3].
8 quinquies. Nel caso l’estinzione anticipata sia relativa a mutui assistiti da fondi provenienti dallo Stato, la Regione è autorizzata a far fronte sia agli oneri di cui al comma precedente, sia agli oneri relativi all’emissione obbligazionaria, utilizzando i fondi medesimi [4].
9. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 2002; l'onere annuo derivante dall’ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in EURO 92.398,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell’UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
10. La Regione, ai sensi dell’articolo 10 della
11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’assegnazione di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All’onere valutato in EURO 65.000,00 di cui al comma 14, si provvede mediante l’uti1izzo delle risorse stanziate all'UPB 191 “Spese legali, contrattuali ed accessorie”.
16. In relazione a quanto disposto dall’articolo 45 della
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di EURO 2.532.000,00 di cui EURO 1.500.000,00 riguardante il settore sanitario stanziata all’UPB 200.
18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l’anno 2002 in EURO 609.719.718,84 e stanziato all’UPB 301.
19. Per l’anno 2002, come dotazione propria da destinare al Servizio sanitario regionale, si considera il gettito dell’addizionale IRPEF, commisurato all’aliquota dello 0,5% ed il gettito dell’IRAP. Le spese per il finanziamento, per l'anno 2002, del servizio sanitario regionale sono iscritte in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire dette risorse con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
20. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del
finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2002, alla competenza regionale.
Qualora nel corso dell'anno 2002 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal
1) € 11.487.695.414,39 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 229 e 87;
2) € 69.721.681,38 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257,258,259,260 e 243 [5].
23. Tra le seguenti UPB 256,257,258, 259 e 87 sono autorizzate per l’esercizio 2002 variazioni compensative ai sensi dell’art 49, secondo comma della
24. Per l’anno 2002 ai sensi dell’articolo 4 del
25. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della
26. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della
27. Per la realizzazione dei programmi di utilizzo dei Fondi strutturali comunitari approvati dalla Commissione Europea, in attuazione del
28. Il cofinanziamento regionale concorre, congiuntamente alle risorse comunitarie e statali, al finanziamento dei programmi di cui al comma 27, anche cumulato negli stessi capitoli con fondi comunitari e statali eventualmente articolati per assi e misure.
29. Sono attuati, utilizzando capitoli di spesa che cumulano risorse comunitarie, statali e regionali i seguenti programmi:
a) Programma d’Iniziativa comunitaria "Equal”
Capitoli d'entrata |
Provenienza risorsa |
Capitolo di spesa |
2.1.48.5683 |
CE |
|
2.1.48.5684 |
Stato |
3.6.4.2.2.95.5686 |
2.1.48.5685 |
Regione |
|
Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 5.0.4.0.2.237.5584;
b) Programma per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca
Capitoli d'entrata |
Provenienza risorsa |
Capitolo di spesa corrente |
2.1.91.5677 |
CE |
|
2.1.91.5678 |
Stato |
2.3.4.7.2.40.5687 |
2.1.91.5679 |
Regione |
|
Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 2.3.4.7.2.40.5583.
Capitoli d'entrata |
Provenienza risorsa |
Capitolo di spesa per investimenti |
4.3.92.5680 |
CE |
|
4.3.92.5681 |
Stato |
2.3.4.7.3.41.5688 |
4.3.92.5682 |
Regione |
|
Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 2.3.4.7.3.41.5582.
30. Qualora, entro il temine dell'esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 28, non siano impegnati completamente le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio finanziario in corso o immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste dai provvedimenti comunitari di approvazione dei programmi di cui al comma 27, applicando le disposizioni della
31. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dei programmi di cui al comma 27, ed eventualmente recuperate, formano oggetto di contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte in spesa nella competenza dei capitoli a valere sui quali sono state liquidate in origine.
32. Per i cofinanziamenti aggiuntivi dei progetti approvati in favore della Regione nell’ambito dell'iniziativa Interreg III B e per il cofinanziamento del programma Interreg III C, ai sensi del comma 27, si provvede con le risorse stanziate annualmente sui fondi istituiti ai sensi dell’articolo 27, comma 10, della
33. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
34. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all’allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l’anno 2002 nell’importo risultante nel medesimo elenco B.
35. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi dei capitoli 2.3.4.4.3.35.5664, 4.11.1.1.3.117.3718, 3.6.9.1.2.239.5675, 4.9.2.2.2.142.5671 e 4.9.6.1.2.156.5710 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della
36. E’ allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell’articolo 50 della
37. E’ autorizzata ai sensi dell’articolo 50, comma 2, e dell’articolo 70 bis della
CAPITOLI |
ECONOMIE DA RISCRIVERE |
2.3.4.0.4.183.589 |
20.348,92 |
2.3.4.0.4.183.794 |
93.770,28 |
2.3.4.0.4.183.1101 |
21.499,70 |
2.3.4.0.4.183.1305 |
566.315,86 |
2.3.4.0.4.183.2120 |
21.943,84 |
2.3.4.0.4.183.2198 |
7.511,84 |
2.3.4.0.4.183.2296 |
1.504.249,98 |
2.3.4.0.4.183.2381 |
4.585.215,98 |
4.10.5.0.4.206.2577 |
1.965,66 |
4.10.5.0.4.206.2578 |
9.865,51 |
2.3.4.0.4.183.2944 |
22.875,82 |
2.3.4.0.4.183.3635 |
13.313,28 |
2.3.4.0.4.183.3875 |
633,21 |
2.3.4.0.4.183.3876 |
307,09 |
2.3.4.0.4.183.4073 |
131.066,71 |
2.3.4.0.4.183.4074 |
132.755,72 |
2.3.4.0.4.183.4207 |
27.188,73 |
2.3.4.0.4.183.4209 |
87.055,87 |
2.3.4.0.4.183.4358 |
7.662,62 |
|
|
TOTALE |
7.255.546,62 |
38. Fra le Unità previsionali di base di cui all’allegato elenco E sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2002 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della
39. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2002/2004, è istituito all’UPB 5.0.4.0.2.247 un apposito fondo di EURO 2.895.603,70 per sopperire alle maggiori spese, dovute alla conversione dell’unità di conto, relative ai pagamenti a valere su impegni assunti negli esercizi precedenti. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 7 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 7 della