Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 24/05/1985 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Regione. |
Art. 2. Erogazione del rimborso spese. |
Art. 3. Partecipazione della regione. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 3.1.36 - L.R. 24 maggio 1985, n. 48. [1]
Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio".
(B.U. 29 maggio 1985, n. 22, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Regione.
1. Al fine di sostenere l’attività della fondazione "Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura Scuola di Minoprio", con sede in Vertemate con Minoprio, la regione corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell’esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.
Art. 2. Erogazione del rimborso spese.
1. Il rimborso di cui all’articolo 1è corrisposto fino al limite massimo di 380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l’erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la fondazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla Giunta Regionale copia del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno in corso, nonché una relazione diretta ad evidenziare le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge.
3. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale con le proprie osservazioni i documenti contabili e la relazione di cui al precedente comma.
Art. 3. Partecipazione della regione.
[Abrogato]
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" - Titolo 1 "Spese correnti", la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla