§ 3.2.5 - L.R. 3 ottobre 1981, n. 62.
Istituzione del centro regionale incremento ippico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:03/10/1981
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti del centro.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Il presidente.
Art. 5.  Il consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Funzionamento del consiglio d'amministrazione.
Art. 8.  Il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.  Compiti del collegio dei revisori.
Art. 10.  Direttive, controllo e vigilanza.
Art. 11.  Il direttore.
Art. 12.  Il personale.
Art. 13.  Convenzioni.
Art. 14.  Personale del soppresso istituto incremento ippico di Crema.
Art. 15.  Beni del soppresso istituto incremento ippico di Crema.
Art. 16.  Patrimonio e finanziamento.
Art. 17.  Nomina degli organi e del direttore.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 3.2.5 - L.R. 3 ottobre 1981, n. 62. [1]

Istituzione del centro regionale incremento ippico.

(B.U. 7 ottobre 1981, n. 40, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

LE FINALITA' E GLI ORGANI

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito il centro regionale incremento ippico, con sede in Crema.

     2. Il centro, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, esercita le funzioni nel settore dell'incremento ippico attribuite alla regione dalla legislazione vigente.

 

     Art. 2. Compiti del centro.

     1. Il centro svolge i seguenti compiti:

     - mantenere ed acquistare stalloni zootecnicamente pregevoli, rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura regionale, da adibire alla monta pubblica per il potenziamento ed il miglioramento delle produzioni equine;

     - impiegare nelle stazioni di monta pubblica anche stalloni di proprietà di altri enti o privati a condizioni vantaggiose per gli allevatori;

     - concedere in uso gli stalloni del centro ad enti privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di monta pubblica e/o personale del centro;

     - controllare ed approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata;

     - favorire la fecondazione di fattrici attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti del centro;

     - salvaguardare, migliorare ed incrementare le produzioni equine tipiche esistenti nella regione;

     - collaborare con istituti universitari o specializzati per iniziative di ricerca e di sperimentazione riguardanti l'ippicoltura;

     - collaborare con enti ed associazioni anche extraregionali interessati all'attività selettiva per il settore ippico;

     - attuare e promuovere iniziative volte alla diffusione ed alla valorizzazione delle attività ippiche;

     - collaborare con enti, istituti ed associazioni che applicano l'ippoterapia nel recupero degli handicappati;

     - promuovere la formazione e la specializzazione delle maestranze del personale operante nel settore ippico;

     - favorire la pratica di una sana zoofilia anche mediante opportune aperture delle proprie strutture al territorio;

     provvedere alla gestione e vigilanza delle stazioni di fecondazione equina ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e del D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618 in quanto compatibili con la presente legge e fino all'emanazione di nuove norme da parte della regione;

     - rilasciare i certificati di nascita, di accoppiamento e di origine dei puledri.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi del centro:

     - il presidente;

     - il consiglio d'amministrazione;

     - il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Il presidente.

     1. Il presidente è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

     2. Egli ha la rappresentanza legale del centro, presiede il consiglio d'amministrazione e dà attuazioni alle sue deliberazioni.

     3. Al presidente spettano le competenze non espressamente attribuite ad altro organo.

     4. Il presidente, salvo che per gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), di cui al successivo art. 6, può, nei casi di urgenza, assumere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione; tali atti sono immediatamente esecutivi e devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre 60 giorni dalla loro adozione.

     5. Nel caso di mancata ratifica il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di provvedimenti non ratificati.

     6. Lo statuto disciplina le sue funzioni e ne regola la sostituzione in caso di assenza.

 

     Art. 5. Il consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione è eletto, con votazione limitata a tre nomi, dal consiglio regionale ed è composto oltre che dal presidente da quattro membri di cui:

     - tre individuati tra i segnalati dall'associazione regionale degli allevatori, da scegliersi tra i rappresentanti degli allevatori e quindi delle zone della regione maggiormente interessate all'ippicoltura;

     - uno individuato fra i segnalati dalla federazione italiana sport equestre.

     2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni.

     3. Il direttore del centro assiste con funzioni il segretario il consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

 

     Art. 6. Compiti del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) deliberare lo statuto

     b) deliberare il regolamento d'amministrazione e di contabilità, il regolamento organico e la pianta organica;

     c) deliberare il programma di attività;

     d) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

     d bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile [2];

     e) deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili;

     f) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     g) accettare donazioni ed oblazioni;

     h) deliberare le tariffe delle prestazioni:

     i) esercitare le funzioni relative al personale.

 

     Art. 7. Funzionamento del consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni semestre e, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti.

     2. Il consiglio d'amministrazione è convocato altresì, su richiesta del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

     3. Le sedute del consiglio d'amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

     4. Decade dall'incarico il componente che, senza giustificato motivo, assente a tre sedute consecutive del consiglio, persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente.

     5. Il presidente del centro segnala tempestivamente al presidente della giunta regionale od all'assessore delegato il verificarsi delle condizioni per la dichiarazione di decadenza.

     6. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche d'ufficio.

     7. La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

 

     Art. 8. Il collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due nomi.

     2. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso.

     3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

 

     Art. 9. Compiti del collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico- finanziaria dell'ente, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione [3].

     2. Il collegio segnala alla giunta regionale eventuali irregolarità contabili riscontrate.

     3. Il presidente del collegio ha facoltà di assistere alle sedute del consiglio d'amministrazione; delle convocazioni del consiglio deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai componenti del collegio stesso.

 

     Art. 10. Direttive, controllo e vigilanza.

     1. La giunta regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte del centro.

     2. Tutte le deliberazioni degli organi del centro sono comunicate al consiglio regionale.

     3. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 6.

     4. Tutte le altre deliberazioni diventano esecutive e nei venti giorni successivi al ricevimento la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento.

 

 

Titolo II

DIRETTORE, PERSONALE, PATRIMONIO

 

     Art. 11. Il direttore.

     1. Il direttore del centro è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra gli impiegati regionali con figura professionale di agronomo o veterinario, di qualifica non inferiore all'ottavo.

     2. Il direttore, che è equiparato a tutti gli effetti ai dirigenti di servizio della regione, assiste il consiglio di amministrazione fungendo da segretario, dirige e coordina le attività del centro nel rispetto delle direttive impartite dagli organi statutari ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile.

 

     Art. 12. Il personale.

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della regione, al rapporto d'impiego ed al trattamento economico del personale del centro si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 13. Convenzioni.

     1. La regione Lombardia può stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino il centro ad espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso.

     2. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione del centro.

 

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 14. Personale del soppresso istituto incremento ippico di Crema.

     1. Tutto il personale del soppresso istituto incremento ippico di Crema, messo a disposizione dello Stato, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, così come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la regione Lombardia, è assegnato ed inquadrato nei ruoli del centro con deliberazione del consiglio d'amministrazione tenendo ferma la posizione giuridica e la posizione economica fissata dalla legge regionale che regola la posizione del personale trasferito alla regione in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Beni del soppresso istituto incremento ippico di Crema.

     1. I beni immobili trasferiti alla regione Lombardia dal D.P.R. 31 marzo 1979 in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, così come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, sono acquisiti al patrimonio regionale e assegnati in uso al centro.

     2. I beni mobili trasferiti alla regione con il medesimo decreto sono assegnati al patrimonio del centro.

     Il centro subentra alla regione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'attività dell'ex istituto di incremento ippico di Crema.

 

     Art. 16. Patrimonio e finanziamento.

     1. La regione assegna al centro i mezzi necessari per assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitegli.

     2. Il finanziamento del centro è assicurato mediante:

     a) il contributo annuale della regione per le spese di gestione e funzionamento, da assegnarsi con decreto del presidente della giunta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo regionale;

     b) le rendite patrimoniali;

     c) i proventi di operazioni sul patrimonio;

     d) le donazioni, le oblazioni o contribuzioni disposte da enti pubblici o persone fisiche o giuridiche private;

     e) i proventi dei servizi e delle attività.

     3. I programmi straordinari del centro sono finanziati con specifiche leggi regionali di spesa.

 

     Art. 17. Nomina degli organi e del direttore.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvede ad eleggere gli organi del centro.

     2. In attesa dell'inquadramento del personale istituto di incremento ippico di Crema ai sensi del precedente art. 14, assume le funzioni di direttore a tutti gli effetti di legge l'ex direttore del soppresso istituto di incremento ippico.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Il contributo annuale per le spese di gestione e di funzionamento del centro regionale di incremento ippico, previsto dal precedente art. 6, 2° comma, lettera a), è determinato, a decorrere dall'anno 1982, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.R. 3/2002.

[2] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[4] Comma abrogato dalla L.R. 9 agosto 1986, n. 39.