§ 3.1.17 - L.R. 2 novembre 1978, n. 62.
Riconoscimento dell'istituto lattiero caseario di Mantova.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/11/1978
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, riconosce l'ente di diritto pubblico «Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova» di cui al D.P.R. [...]
Art. 2.      1. L'istituto persegue le seguenti finalità
Art. 3.      1. Sono organi dell'istituto
Art. 4.      1. Lo statuto deve prevedere per il consiglio di amministrazione le seguenti attribuzioni
Art. 5.      1. Fermo restando l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione al consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 48 dello statuto della regione, sono [...]
Art. 6.      1. L'istituto è finanziato da
Art. 7.      1. La giunta regionale può impartire all'istituto le direttive necessarie ad assicurare il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e a coordinare l'attività dell'istituto con [...]
Art. 8.      1. Il trattamento economico normativo del personale dipendente dall'istituto la cui pianta organica è stabilita con legge regionale, è disciplinato dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 [...]
Art. 9.      1. La direzione tecnico-amministrativa dell'azienda agraria dell'istituto è affidata dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'istituto stesso
Art. 10.      1. Il passaggio del personale tra i ruoli dell'istituto lattiero caseario, della giunta e del consiglio regionale è ammesso per qualifiche corrispondenti, purché vi sia posto disponibile nel [...]
Art. 11.      1. Tutto il personale dell'istituto di ruolo e non di ruolo, assunto con rapporto continuativo di impiego ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene [...]
Art. 12.      1. Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituto, da nominarsi, unitamente al collegio sindacale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulare [...]
Art. 13.      1. La regione assegna all'istituto lattiero caseario di Mantova un contributo annuale quale concorso alle spese di gestione dell'istituto stesso
Art. 14.      1. Al finanziamento della spesa di lire duecento milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 162103 iscritto nello stato di previsione [...]


§ 3.1.17 - L.R. 2 novembre 1978, n. 62. [1]

Riconoscimento dell'istituto lattiero caseario di Mantova.

(B.U. 2 novembre 1978, n. 44, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, riconosce l'ente di diritto pubblico «Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova» di cui al D.P.R. 11 giugno 1958, n. 791 come ente dipendente dalla regione ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale.

     2. L'istituto è strumento tecnico-scientifico della regione ed opera nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale anche in relazione allo sviluppo del sistema cooperativo ed associativo.

 

     Art. 2.

     1. L'istituto persegue le seguenti finalità:

     a) la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'industria lattiero-casearia con particolare riferimento alla qualità e alle caratteristiche del latte, ai prodotti e sottoprodotti della caseificazione, allo sviluppo zootecnico in relazione alla pratica lattiero-casearia e alle attività economiche connesse;

     b) la divulgazione dei dati e dei risultati delle ricerche, sia proprie che di altri enti operanti nel settore;

     c) la formazione e la specializzazione delle maestranze e del personale tecnico operante nel settore lattiero-caseario.

     2. Nello svolgimento della propria attività l'istituto coopera con ogni struttura regionale interessata al settore, istituisce, ove necessario, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari nonché con il ministero dell'agricoltura ed opera in collegamento con gli enti locali territoriali, con i comitati agricoli di zona, con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.

 

     Art. 3.

     1. Sono organi dell'istituto:

     - il consiglio di amministrazione, organo deliberativo nominato dal Consiglio regionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 48 dello statuto, composto da undici membri dei quali due designati dalla provincia di Mantova ed uno dalla camera di commercio di Mantova;

     - il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, che rappresenta l'istituto ed esercita tutte le altre funzioni stabilite dallo statuto;

     - il collegio sindacale, composto da tre membri nominati dal consiglio regionale, con funzioni di vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto;

     - il comitato tecnico-scientifico, organo tecnico consultivo dell'istituto composto dal direttore che lo presiede e da tre esperti di settore nominati dal consiglio regionale nonché da tre dipendenti dall'istituto da scegliersi tra i ricercatori e gli analisti nominati dal consiglio di amministrazione su designazione dell'assemblea dei dipendenti.

     2. Gli organi durano in carica cinque anni.

 

     Art. 4.

     1. Lo statuto deve prevedere per il consiglio di amministrazione le seguenti attribuzioni:

     1) adozione dello statuto e delle sue modifiche;

     2) elezione del presidente e del vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

     3) nomina del direttore dell'istituto;

     4) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e delle variazioni di bilancio;

     5) determinazione delle tariffe delle prestazioni;

     6) determinazione delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'azienda agraria;

     7) deliberazione dei contratti e delle convenzioni con altri enti;

     8) determinazione della destinazione di eventuali utili di gestione e delle modificazioni patrimoniali;

     9) deliberazione del programma di attività dell'istituto, sentito il comitato tecnico scientifico;

     10) approvazione di ogni altro provvedimento per il quale le leggi e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altri organi.

     2. Le deliberazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

     3. Lo statuto deve prevedere inoltre le modalità di convocazione e di adunanza degli organi, nonché il metodo di consultazione e di partecipazione all'attività dell'istituto da parte delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.

     4. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati dal consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     1. Fermo restando l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione al consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 48 dello statuto della regione, sono soggetti al controllo della giunta regionale, nella forma della approvazione, i seguenti atti deliberativi:

     - bilancio preventivo, rendiconto e variazioni di bilancio;

     - tariffario delle prestazioni;

     - spese che impegnino i bilanci per oltre cinque anni;

     - modificazioni patrimoniali;

     - rendiconto dell'attività scientifica svolta dall'istituto.

     2. Gli atti soggetti all'approvazione sono inviati alla presidenza della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e si intendono approvati se la giunta non si sia pronunciata entro i successivi venti giorni.

     3. Quando il consiglio di amministrazione dell'istituto non sia in grado di funzionare, o abbia compiuto gravi violazioni di legge, o si sia discostato dagli indirizzi e dalle direttive dei competenti organi della regione, il presidente della giunta regionale può disporre lo scioglimento, su invito del consiglio o su conforme deliberazione della giunta; la nomina del commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione temporanea dell'istituto è fatta dallo stesso presidente su conforme deliberazione della giunta.

     4. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato entro quattro mesi dallo scioglimento del precedente e di esso non possono far parte quei componenti del precedente consiglio che non abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso sulle deliberazioni che hanno comportato lo scioglimento del consiglio.

 

     Art. 6.

     1. L'istituto è finanziato da:

     - contributi regionali;

     - eventuali contributi di enti o di privati;

     - corrispettivi di prestazioni a pagamento.

     2. Il bilancio di previsione e il rendiconto sono predisposti secondo le norme previste dagli artt. 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. In allegato al bilancio vengono presentati al consiglio regionale il programma dell'istituto per l'esercizio considerato ed una relazione sull'attività svolta, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, le eventuali deficienze riscontrate e le loro cause, nonché i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La giunta regionale può impartire all'istituto le direttive necessarie ad assicurare il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e a coordinare l'attività dell'istituto con quella dell'amministrazione regionale.

     2. Le direttive che implicano per l'istituto spese aggiuntive o riduzioni di entrate devono indicare anche i mezzi per farvi fronte.

 

     Art. 8.

     1. Il trattamento economico normativo del personale dipendente dall'istituto la cui pianta organica è stabilita con legge regionale, è disciplinato dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 59, 78, 79, 80, 81, 82,83 e 84.

     2. Il consiglio di amministrazione, sentiti i rappresentanti del personale, può prevedere che per il personale addetto a particolari funzioni vengano adottati orari speciali di lavoro onde ridurre al minimo il ricorso al lavoro straordinario.

     3. Per il lavoro prestato dalle ore 22 alle 6 antimeridiane è corrisposta una indennità pari al trenta per cento della retribuzione oraria in godimento.

 

     Art. 9.

     1. La direzione tecnico-amministrativa dell'azienda agraria dell'istituto è affidata dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'istituto stesso.

     2. Il rapporto di lavoro del personale dell'azienda agraria è disciplinato dal diritto privato nel rispetto dei contratti collettivi del settore agricolo.

     3. Il programma annuale dell'istituto precisa il contingente massimo del personale dell'azienda agraria.

 

     Art. 10.

     1. Il passaggio del personale tra i ruoli dell'istituto lattiero caseario, della giunta e del consiglio regionale è ammesso per qualifiche corrispondenti, purché vi sia posto disponibile nel ruolo in cui è effettuato il trasferimento.

     2. Il relativo provvedimento è disposto, su richiesta

dell'interessato, d'intesa tra il presidente dell'istituto lattiero caseario ed il presidente della giunta o del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.

     3. I dipendenti trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianità ed i diritti maturati nell'ente di provenienza.

 

     Art. 11.

     1. Tutto il personale dell'istituto di ruolo e non di ruolo, assunto con rapporto continuativo di impiego ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene inquadrato nell'organico dell'istituto stesso con le qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, secondo la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge e con l'anzianità maturata alla data in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     1. Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituto, da nominarsi, unitamente al collegio sindacale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulare entro novanta giorni dal suo insediamento lo statuto dell'ente e sottoporlo all'approvazione del consiglio regionale.

 

     Art. 13.

     1. La regione assegna all'istituto lattiero caseario di Mantova un contributo annuale quale concorso alle spese di gestione dell'istituto stesso.

     2. L'ammontare di detto contributo per gli anni 1979 e seguenti è definito annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'erogazione del contributo è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

     4. Per l'anno 1978 detto contributo è definito in lire duecento milioni; il contributo medesimo è erogato con deliberazione della giunta regionale da assumersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. Al finanziamento della spesa di lire duecento milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 162103 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978.

     2. Conseguentemente la dotazione del cap. 162103 «Spese per iniziative volte a promuovere ed incoraggiare il miglioramento delle colture erbacee ed arboree e delle connesse attività di trasformazione nei territori montani, con particolare riguardo ai mezzi per la conservazione e la commercializzazione del latte e dei prodotti derivati» è ridotta dell'importo di lire duecento milioni.

     - Al titolo 1, sezione VII, rubrica 2ª è istituito il capitolo 172511 cat. 3ª con la denominazione «Concessione del contributo annuale per le spese di gestione dell'istituto lattiero-caseario di Mantova» e con la dotazione di lire duecento milioni.

 

 

 

Allegato

                         TABELLA DI CORRISPONDENZA

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Qualifiche                                 Posizione d'impiego

Reg.                                   nell'organico dell'Istituto

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8 - Coordinatore                   Direttore e vice Direttore

7 - Esperto                        Tutte le altre qualifiche della

                                   carriera direttiva

6 - Istruttore                     Tutte le qualifiche terminali

                                   della carriera tecnica ed

                                   amministrativa di concetto

5 - Collaboratore                  Assistente tecnico capo e 1°

                                   Assistente tecnico - Economo

                                   - Agente tecnico capo -

                                   Archivista capo e 1° Archivista

4 - Ausiliario specializzato       Assistente tecnico - Archivista

                                   - Ass. Tecnico Aggiunto -

                                   Agente tecnico

3 - Ausiliario                     Qualifiche terminali della

                                   carriera ausiliaria

2 - Operatore spec.                Uscieri ed inservienti

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[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.R. 3/2002.