Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.13 assistenza scolastica |
Data: | 19/07/2019 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”) |
Art. 2. (Soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità – AREMOL) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.13.43 - L.R. 19 luglio 2019, n. 14.
Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)
(B.U. 23 luglio 2019, n. 59)
Art. 1. (Modifica all’articolo 25
1. Al comma 7 dell’articolo 25 dopo le parole: “articoli 7, 8 e 9.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della Regione tutte le designazioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati. A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Regione provvede con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione.”.
Art. 2. (Soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità – AREMOL)
1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 34 della
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 2 provvede, entro trenta giorni dalla nomina:
a) alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’AREMOL;
b) alla ricognizione del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché dei procedimenti di contenzioso pendenti;
c) alla redazione del bilancio di apertura della liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell’AREMOL.
4. Entro trenta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale il bilancio di apertura della liquidazione che è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione che è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti in materia. Il bilancio finale di liquidazione approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 1° ottobre 2019, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di trasporti le funzioni dell’AREMOL nonché i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie e strumentali rinvenienti dall’individuazione di cui al comma 3.
7. Dalla data di nomina del commissario liquidatore di cui al comma 2, gli organi dell’AREMOL cessano dalle proprie funzioni ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che permane in carica per tutta la durata della gestione liquidatoria. Espletati gli adempimenti di competenza, il commissario liquidatore cessa dall’incarico ed il collegio dei revisori dei conti decade.
8. A decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 6 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) l’articolo 30 della
c) l’articolo 4 della
d) la lettera p) del comma 1 dell’articolo 31 della
e) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della
f) la lettera i) del comma 145 dell’articolo 2 della
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 12 dell’articolo 3 della
b) il comma 10 dell’articolo 17 della
c) il comma 6 dell’articolo 67 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.