Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti soppressi |
Data: | 06/12/1983 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vanno aggiunte le parole «e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi». |
Art. 2. L'amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l'acquisto dei beni trasferiti in [...] |
Art. 3. In via di interpretazione autentica, le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 3, dal secondo comma dell'articolo 7 nonché dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 [...] |
Art. 4. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, deve intendersi nel senso che i beni immobili [...] |
Art. 5. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 3 e all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono abrogate. |
Art. 6. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge [...] |
Art. 7. Per lo svolgimento dei compiti delegati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53, nonché della presente legge, [...] |
Art. 8. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale del 16 agosto 1982, n. 53, deve intendersi nel senso che gli organi degli Istituti Autonomi per [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole «per la costruzione delle proprie strutture immobiliari», sono inserite le parole «ivi comprese le [...] |
Art. 11. Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell'ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell'articolo 3 della [...] |
Art. 12. La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell'Ente Nazionale per i- Lavoratori [...] |
Art. 13. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziano 1980, con l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a [...] |
Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.4.6 - Legge Regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70 e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.
(B.U. 6 dicembre 1983, n. 120).
Al primo comma dell'articolo 3 della
L'amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l'acquisto dei beni trasferiti in proprietà dei Comuni ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della
In via di interpretazione autentica, le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 3, dal secondo comma dell'articolo 7 nonché dal secondo comma dell'articolo 8 della
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della
Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 3 e all'ultimo comma dell'articolo 8 della
(Omissis) [1].
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater della
La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall'ente soppresso.
Per lo svolgimento dei compiti delegati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53, nonché della presente legge, la Regione potrà disporre il comando di propri dipendenti presso gli Istituti stessi ed assumere a proprio carico la relativa spesa, in deroga alle disposizioni di cui al secondo ed al quinto comma dell'articolo 46 della
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 6 della
(Omissis) [2].
All'ultimo comma dell'articolo 16 della
Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell'ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell'articolo 3 della
Gli ordini di pagamento relativi alla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma di un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, di qualifica non inferiore a quella di segretario, a ciò delegato dal Direttore regionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto con esso compatibili si applicheranno le norme di cui agli articoli 585 e seguenti del
La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del
Le assegnazioni di cui al precedente comma avvengono in base a graduatoria speciale, con l'osservanza delle norme di cui alla
Qualora, ai fini dei precedenti commi, non vi siano richiedenti aventi la qualifica di profugo, gli alloggi vengono assegnati con le procedure previste dalla
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziano 1980, con l'articolo 20 della
Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge e per quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso E.N.L.R.P. per la costruzione di proprie strutture immobiliari previsti dall'articolo 16, ultimo comma, della
L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 8374 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1986 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi. Alla maggiore spesa di lire 500 milioni dal 1991 al 2012 si farà fronte, per lire 200 milioni, con la cessazione del limite autorizzato con l'articolo 15 della
Sul precitato capitolo 6712 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma sostitutiva del terzo comma dell'art. 5 della
[2] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 9 della