Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 23/01/1996 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga del termine relativo alle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione). |
Art. 2. (Proroga del termine relativo al mantenimento in servizio del personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità della ricostruzione). |
Art. 3. (Proroga del termine relativo all'utilizzo dei prestatori d'opera incaricati dai Comuni per le necessità della ricostruzione). |
Art. 4. (Entrata in vigore). |
§ 4.10.195 - Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 8. [1]
Proroga di termini contenuti in alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 24 gennaio 1996, n. 4).
Art. 1. (Proroga del termine relativo alle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione).
1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della
2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 2. (Proroga del termine relativo al mantenimento in servizio del personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità della ricostruzione).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 3. (Proroga del termine relativo all'utilizzo dei prestatori d'opera incaricati dai Comuni per le necessità della ricostruzione).
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della
Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1996.
[1] Abrogata dall'art. 1 della