§ 4.10.195 - Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 8.
Proroga di termini contenuti in alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/01/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine relativo alle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione).
Art. 2.  (Proroga del termine relativo al mantenimento in servizio del personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità della ricostruzione).
Art. 3.  (Proroga del termine relativo all'utilizzo dei prestatori d'opera incaricati dai Comuni per le necessità della ricostruzione).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 4.10.195 - Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 8. [1]

Proroga di termini contenuti in alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 24 gennaio 1996, n. 4).

 

Art. 1. (Proroga del termine relativo alle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione).

     1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977. n. 58. e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1995 dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996.

     2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, e con esclusione di quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5/1993, sono da intendersi prorogati secondo il termine di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Proroga del termine relativo al mantenimento in servizio del personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità della ricostruzione).

     1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo ó della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 3. (Proroga del termine relativo all'utilizzo dei prestatori d'opera incaricati dai Comuni per le necessità della ricostruzione).

     1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 7 della legge regionale 9/1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1996.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.