§ 3.1.67 - Legge regionale 25 giugno 1981, n. 39.
Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/06/1981
Numero:39


Sommario
Art. 4.      In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, ai fini della concessione dei contributi di ogni genere per la riparazione e la [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 8.      Il termine «30 giugno 1981» contenuto nell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, viene sostituito dal seguente «30 giugno 1982».
Art. 9.      In via di interpretazione autentica dell'inciso «domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge», di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge [...]
Art. 10.      In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, e dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.67 - Legge regionale 25 giugno 1981, n. 39.

Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

(B.U. 26 giugno 1981, n. 70).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, ai fini della concessione dei contributi di ogni genere per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1979 e 1980, si prescinde dall'autorizzazione provvisoria per i lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     Il termine «30 giugno 1981» contenuto nell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, viene sostituito dal seguente «30 giugno 1982».

 

     Art. 9.

     In via di interpretazione autentica dell'inciso «domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge», di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono anche le domande presentate prima della pubblicazione del decreto di cui all'articolo 9 della legge medesima.

 

     Art. 10.

     In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, e dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme sostitutive ed integrative degli artt 1, 3 e 4 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 marzo 1989, n. 12. +(3)+ Norma modificativa ed integrativa dell'art. 5 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42.

[3]