Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 27/06/1977 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 8. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. Il limite previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di [...] |
Art. 11. Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale e di quello comandato, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, e degli assegni di pensione e [...] |
Art. 12. Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno effetto dal 31 dicembre 1976. |
Art. 13. In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del D.P.R. 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell'articolo unico della [...] |
Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. |
§ 6.2.8 - Legge Regionale 27 giugno 1977, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12concernente norme finanziarie e di contabilità regionale. [*]
(B.U. 27 giugno 1977, n. 62).
Artt. 1. - 7.
(Omissis) [1].
Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia sono riversate nel bilancio regionale.
A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, è istituito, per memoria, il capitolo 559 con la denominazione: «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a leggi di intervento a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976», mentre nello stato di previsione della spesa e del bilancio medesimi è istituito, anche per memoria, il capitolo 6992 con la denominazione: «Reimpiego delle somme recuperate in relazione ai pagamenti effettuati per interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia».
(Omissis) [1]/1.
(Omissis) [1]/2.
Il limite previsto dall'articolo 7, secondo comma, della
Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale e di quello comandato, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, e degli assegni di pensione e di buonauscita spettanti al personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o a mezzo di ruolo di spesa fissa. Per le stesse spese e per quelle relative al personale assunto con contratto a termine, potranno altresì essere emesse aperture di credito a uno o più funzionari delegati mediante ordini di accreditamento.
Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 13 della
(Omissis) [3].
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno effetto dal 31 dicembre 1976.
In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
[*] La presente
[1] Articoli modificativi ed integrativi della
[1]1/1 Comma abrogato dall'art. 13 della
[1]1/2 Articolo abrogato dall'art. 13 della
[2] Vedi ora l'art. 4 della
[3] Comma abrogativo dell'ultimo comma dell'art. 76 della
[4] Numero elevato a 20 unità dal II comma dell'art. 1 della