§ 6.2.8 - Legge Regionale 27 giugno 1977, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12concernente norme finanziarie e di contabilità regionale. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:27/06/1977
Numero:32


Sommario
Art. 8.      Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Il limite previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di [...]
Art. 11.      Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale e di quello comandato, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, e degli assegni di pensione e [...]
Art. 12.      Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno effetto dal 31 dicembre 1976.
Art. 13.      In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del D.P.R. 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell'articolo unico della [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.


§ 6.2.8 - Legge Regionale 27 giugno 1977, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12concernente norme finanziarie e di contabilità regionale. [*]

(B.U. 27 giugno 1977, n. 62).

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [1].

 

Art. 8.

     Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa relativi ad interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia sono riversate nel bilancio regionale.

     A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, è istituito, per memoria, il capitolo 559 con la denominazione: «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a leggi di intervento a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976», mentre nello stato di previsione della spesa e del bilancio medesimi è istituito, anche per memoria, il capitolo 6992 con la denominazione: «Reimpiego delle somme recuperate in relazione ai pagamenti effettuati per interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia».

     (Omissis) [1]/1.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1]/2.

 

     Art. 10.

     Il limite previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di Solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», istituito con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di competenza [2].

 

     Art. 11.

     Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale e di quello comandato, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, e degli assegni di pensione e di buonauscita spettanti al personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o a mezzo di ruolo di spesa fissa. Per le stesse spese e per quelle relative al personale assunto con contratto a termine, potranno altresì essere emesse aperture di credito a uno o più funzionari delegati mediante ordini di accreditamento.

     Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi saranno firmati dal Ragioniere Generale della Regione.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno effetto dal 31 dicembre 1976.

 

     Art. 13.

     In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del D.P.R. 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47. è elevato a 14 unità [4].

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata ai sensi dell'art. 30 della L R. 20 gennaio 1982, n. 10 e con le decorrenze nello stesso articolo indicate. Si mantiene il testo con le relative modificazioni per soddisfare i richiami contenuti nella nuova normativa, nonché per eventuali pregresse applicazioni.

[1] Articoli modificativi ed integrativi della L.R. 29 aprile 1976, n. 12.

[1]1/1 Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[1]1/2 Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[2] Vedi ora l'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1979, n. 74.

[3] Comma abrogativo dell'ultimo comma dell'art. 76 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[4] Numero elevato a 20 unità dal II comma dell'art. 1 della L.R. 80 luglio 1979, n. 40.