Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 04/05/1973 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 4. Nessun finanziamento o contributo può essere concesso |
Art. 5. I piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere formati anche da Consorzi di Comuni costituiti nei modi previsti all'articolo 28 della legge stessa. |
Art. 6. Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si considerano riferite anche ai programmi di [...] |
§ 4.1.19 - Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 39.
Norme integrative in materia urbanistica, norme di adattamento della legislazione urbanistica nazionale e disposizioni varie.
(B.U. 14 maggio 1973, n. 19).
Artt. 1. - 3.
(Omissis) [1].
Nessun finanziamento o contributo può essere concesso
dall'Amministrazione regionale per opere od impianti che siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici in vigore o almeno adottati.
I piani di cui all'articolo 27 della
Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 3 della
Artt. 7. - 21.
(Omissis) [2].
[1] La presente legge è stata abrogata, con l'esclusione degli artt. 4, 5 e 6, dall'art. 141 della
[2] La presente legge è stata abrogata, con l'esclusione degli artt. 4, 5 e 6, dall'art. 141 della