Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 24/01/1978 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. La spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni. |
Art. 2. I seguenti limiti d'impegno sono revocati: |
Art. 3. Le annualità del limite d'impegno, autorizzato con l'articolo 13, III comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1978 a lire 50 milioni. |
Art. 4. Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977. |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.8.17 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 8.
Particolari disposizioni finanziarie.
(B.U. 24 gennaio 1978, n. 9).
La spesa autorizzata con l'art. 13 della
La spesa autorizzata con l'art. 58 della
La spesa autorizzata con l'art. 12 della
La spesa autorizzata con l'art. 9 della
La spesa autorizzata con l'art. 5 della
La spesa autorizzata con l'art. 6 della
La spesa autorizzata con l'art. 4 della
La spesa autorizzata con l'art. 5 della
La spesa autorizzata con l'art. 7 della
La spesa autorizzata con l'art. 8 della
La spesa autorizzata con l'art. 8 della
I seguenti limiti d'impegno sono revocati:
a) il limite d'impegno di lire 600 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della
b) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 2 della
c) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1980 con l'art. 2 della
d) il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1980 con l'art. 1 della
e) il limite d'impegno di lire 400 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della
Le annualità del limite d'impegno, autorizzato con l'articolo 13, III comma, della
Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1978 con l'art. 1 della
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1º gennaio 1978.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 5 e del secondo comma dell'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della