§ 3.3.31 - Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 61.
Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:16/12/1991
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Nelle province nelle quali non risultino costituiti i Consorzi provinciali apistici di cui al R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2079, le disposizioni della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.31 - Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 61. [1]

Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura.

(B.U. 17 dicembre 1991, n. 175).

 

Art. 1.

     1. Nelle province nelle quali non risultino costituiti i Consorzi provinciali apistici di cui al R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2079, le disposizioni della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, concernenti i Consorzi apistici, si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, alle Associazioni tra apicoltori. Le Associazioni, comunque denominate, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/88 e comprendere la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia ove hanno sede.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà alla individuazione di dette Associazioni.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.