§ 2.2.45 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 11.
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente «Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:23/03/1979
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 2.2.45 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 11. [1]

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente «Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli- Venezia Giulia».

(B.U. 23 marzo 1979, n. 31).

 

Art. 1.

     All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, l'importo di lire «30.000» è sostituito dall'importo di lire «50.000».

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 è soppresso.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.