§ 3.17.14 - Legge Regionale 21 maggio 1979, n. 21.
Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:21/05/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Corsi merletti.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 3.17.14 - Legge Regionale 21 maggio 1979, n. 21. [1]

Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti. [2]

(B.U. 24 maggio 1979, n. 54).

 

Art. 1. Corsi merletti.

     La Regione subentra al Ministero della Pubblica Istruzione nell'amministrazione della Scuola dei corsi merletti di Gorizia [3].

     Nel Consiglio di Amministrazione, che provvede alla gestione della Scuola e che sarà disciplinata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, in analogia a quanto previsto dall'art. 29, IV c., della legge 15 giugno 1931, n. 889, i due rappresentanti del Ministero s'intendono sostituiti da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale. Del Consiglio di Amministrazione è chiamato a far parte anche un rappresentante del personale eletto dai dipendenti, su indicazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 [4].

     La vigilanza ed il controllo sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali [5].

     In relazione all'iniziativa di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere il personale in servizio al 20 settembre 1978 presso l'Amministrazione statale dei corsi merletti della Venezia Giulia che ne faccia espressa richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale assunto sarà salvaguardata la posizione giuridica ed economica acquisita.

     L'inquadramento del predetto personale avrà luogo con successiva legge regionale.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Sostituito il primo comma con 3 commi dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 1980, n. 21.

[4] Sostituito il primo comma con 3 commi dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 1980, n. 21.

[5] Sostituito il primo comma con 3 commi dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 1980, n. 21.