Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 21/06/1976 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1976, l'indennità integrativa speciale è corrisposta al personale regionale nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 luglio 1975, n. 364. |
Art. 2. A decorrere dalla data prevista dal precedente articolo 1, ai dipendenti regionali spetta un assegno personale pensionabile pari alla differenza, risultante al 30 giugno 1976, tra l'importo [...] |
Art. 3. Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l'Amministrazione regionale e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abbia optato [...] |
Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1976 in lire 195 milioni, fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...] |
§ 2.2.30 - Legge Regionale 21 giugno 1976, n. 21.
Applicazione al personale regionale della disciplina dell'indennità integrativa speciale prevista per il personale statale dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.
(B.U. 21 giugno 1976, n. 46).
A decorrere dal 1° luglio 1976, l'indennità integrativa speciale è corrisposta al personale regionale nella misura e con le modalità previste dalla
A decorrere dalla data prevista dal precedente articolo 1, ai dipendenti regionali spetta un assegno personale pensionabile pari alla differenza, risultante al 30 giugno 1976, tra l'importo dell'indennità integrativa speciale attribuita al personale regionale ai sensi della
Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l'Amministrazione regionale e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1976 in lire 195 milioni, fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.