Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 49. Giorni festivi e feste nazionali |
Capitolo: | 49.1 giorni festivi e feste nazionali |
Data: | 05/03/1977 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo |
Art. 2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici |
Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 49.1.10 - Legge 5 marzo 1977, n. 54.
Disposizioni in materia di giorni festivi.
(G.U. 7 marzo 1977, n. 63).
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
Le solennità civili previste dalla
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzione dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di ogni ordine e grado.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.