Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 04/03/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole «nei limiti di» sostituire le parole «due unità, di cui una» con «tre unità, di cui due». |
Art. 2. 1. All'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
Art. 3. 1. In relazione alle crescenti esigenze di operatività degli Uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l'organico di cui [...] |
Art. 4. 1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all'articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all'articolo 42 della legge [...] |
Art. 5. 1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei [...] |
Art. 6. 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato dall'Amministrazione regionale con contratti d'opera annuali per lo svolgimento, presso l'Ufficio stampa [...] |
Art. 7. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 che presentano [...] |
§ 2.2.107 - Legge Regionale 4 marzo 1991, n. 9.
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).
(B.U. 5 marzo 1991, n. 28).
TITOLO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7
1. All'articolo 16, comma 2, della
1. All'articolo 254 della
(Omissis) [1].
TITOLO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53
1. In relazione alle crescenti esigenze di operatività degli Uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l'organico di cui all'articolo 42, primo comma, della
TITOLO III
NORME CONTRATTUALI
1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all'articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all'articolo 42 della
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla
2. L'assunzione a contratto di cui al comma 1, deve essere richiesta entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene attuata nel limite dei posti disponibili di cui all'articolo 42 della
3. Ai dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, viene attribuito, in conformità all'equiparazione di cui all'articolo 207 della
4. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, vengono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani «Giovanni Amendola», come previsto dall'articolo 167 della
5. I posti d'organico del ruolo unico regionale che si rendessero disponibili a seguito delle assunzioni di cui al presente articolo, vengono riassorbiti ai sensi dell'articolo 259, comma 3, della
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato dall'Amministrazione regionale con contratti d'opera annuali per lo svolgimento, presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di fotografo e fotoriproduttore da almeno tre anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di una prova tecnico-pratica da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 74 della
2. Per sopperire alle immediate esigenze tecniche degli Uffici stampa e pubbliche relazioni, nonchè per le finalità di cui al comma 1, il numero dei posti in organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica funzionale di coadiutore, di un'unità.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.
[1] Norma già inserita nel testo della legge originaria.