Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 24/01/1995 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre |
Art. 2. 1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30. |
§ 1.2.53 - Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 6.
Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30
(integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981,
n. 21).
(B.U. 27 gennaio 1995, suppl. straord. n. 3).
1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre
1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo
comma, sono aggiunti i seguenti commi:
(Omissis).
1. All'articolo 4 della
(Omissis).
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della