§ 1.2.53 - Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 6.
Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:24/01/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre
Art. 2.      1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.


§ 1.2.53 - Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 6.

Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30

(integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981,

n. 21).

(B.U. 27 gennaio 1995, suppl. straord. n. 3).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre

1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo

comma, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.