Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 04/08/1971 |
Numero: | 592 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni: |
§ 2.8.3D - Legge 4 agosto 1971, n. 592. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.
(G.U. 14 agosto 1971, n. 205)
E' convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla
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Milioni |
Art. 2 - Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione |
3.000 |
Art. 5 - Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza |
2.000 |
Art. 6 - Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione |
1.000 |
Art. 7 - Difesa fitosanitaria |
2.000 |
Art. 8 - Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
6.000 |
Art. 9 - Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
8.000 |
Art. 10 - Impianti di interesse pubblico |
2.000 |
Art. 11 - Interventi per la concessione di crediti di conduzione |
12.000 |
Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali. |
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Art. 12 - Apporto al fondo di cui al capo III della |
12.000 |
Art. 13 - Apporto al fondo istituito con |
12.000 |
Art. 14 (primo e secondo comma) - Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico |
3.000 |
Art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali |
23.000 |
Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono destinati agli interventi di cui ai commi quarto e quinto del predetto articolo 16. |
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Art. 17 - Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico |
13.000 |
Art. 18 - Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali |
3.000 |
Art. 19 - Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola |
8.000 |
Art. 20 - Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica |
14.500 |
Art. 24 - Opere pubbliche di bonifica montana |
4.500 |
Art. 26 - Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana |
3.200 |
Art. 35 - Applicazione del regolamento comunitario 17/64 |
27.000 |
Art. 37 - Spese generali |
4.000 |
Art. 57 - Relazione annuale |
200". |
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della
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Milioni |
Art. 6 (secondo comma) - Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi |
250 |
Art. 6 (terzo comma) - Concorso negli interessi sui mutui straordinari una tantum a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli |
1.400 |
Art. 16 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario |
3.000 |
Art. 23 - Estinzione passività consorzi di bonifica |
100 |
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della |
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Art. 35 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64 |
3.000". |
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 2 bis.
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla
Art. 2 ter.
Nelle iniziative di cui al primo comma dell'art. 6 della
I mutui straordinari una tantum di cui all'art. 6 - terzo comma - della
Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.
Art. 2 quater.
A carico delle autorizzazioni di spesa relative all'art. 8 della
I contributi previsti al numero 1) potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 1.000 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.
Art. 2 quinquies.
I prestiti di cui all'art. 12 della
Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato art. 12 della
Art. 2 sexies.
Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della
Art. 2 septies.
I contributi in conto capitale di cui all'art. 16 della
Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto art. 16 della
Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.
Art. 2 octies.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede in via istituzionale al servizio delle ricerche di mercato in agricoltura per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.
Lo svolgimento delle suindicate attività può essere affidato all'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola - mediante apposite convenzioni, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura. Le convenzioni dovranno stabilire le modalità relative allo svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi dell'IRVAM i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.
Il Ministro può altresì disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1971, determinata in lire 1.300 milioni, si farà fronte con le somme previste dal fondo occorrente alla copertura degli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2 novies.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonchè di propaganda alimentare.
In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:
rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonchè della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;
formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di standards qualitativi, nonchè per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;
ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.
Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonchè degli altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione dei propri associati.
Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.
Art. 2 decies.
Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'art. 39 della
Art. 2 undecies.
Le domande di contributi o concorsi per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della
Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, nonchè per i piani zonali di cui rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della
Art. 2 duodecies.
Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente decreto valgono, in quanto non contrastanti, i criteri generali emanati, ai sensi dell'art. 38 della
Art. 2 terdecies.
Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la Riforma fondiaria redimibile 5 per cento di cui alla
Nello stesso modo si provvede per il versamento all'Ente delta padano - ente di sviluppo -, della somma di lire 1.800 milioni che devono essere impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese, nonchè per interventi a favore delle residue valli da pesca non soggette a bonifica, attraverso forme di gestione che l'Ente delta padano - ente di sviluppo - promuoverà anche in vista dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione dell'azienda valli di Comacchio.
All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allegherà alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione generale del debito pubblico apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.
Art. 2 quaterdecies.
La norma di cui all'art. 15 bis introdotto dalla
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"All'onere recato dagli articoli 1, 2 bis, 2-novies e 2-decies del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo".
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"All'onere relativo all'art. 2 del presente decreto per l'anno finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500 milioni, con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.
L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del
Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 5 bis.
Sono esenti dalle imposte e sovraimposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.
I redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte sul reddito, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma.
Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della
Art. 5 ter.
I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della
E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
La norma di cui all'art. 32 della
Art. 5 quater.
La proroga prevista nel primo comma dell'art. 12 della
La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.
[1] Abrogata dall'art. 24 del