Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 14/05/2001 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. Norme sanzionatorie. |
Art. 2. Abrogazione. |
Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore. |
§ 2.4.71 – D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223.
Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.
(G.U. 14 giugno 2001, n. 136).
Art. 1. Norme sanzionatorie.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi della
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonché al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato
6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del
7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni [3].
Art. 2. Abrogazione.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del
Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore.
1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma così modificato dall'art. 13 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 18 del