§ 2.6.2F - Legge 26 novembre 1969, n. 829.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:26/11/1969
Numero:829


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il [...]


§ 2.6.2F - Legge 26 novembre 1969, n. 829. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

(G.U. 29 novembre 1969, n. 302)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, secondo comma, le parole: "entro trenta giorni", sono sostituite con le parole: "entro sessanta giorni".

     All'art. 2, secondo comma, le parole: "Nella domanda dovranno comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura, nonchè le generalità del trebbiatore", sono sostituite con le seguenti: "Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura".

     All'art. 2, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     "L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura".

     All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

     "Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia regolamentata dal presente decreto".

     All'art. 6 alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: "dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande".

     Dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:

     Articolo 9-bis.

     "Dopo l'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è inserito il seguente:

Art. 11-bis. - La commissione consultiva di cui al precedente articolo ha altresì il compito di esprimere pareri ed osservazioni, anche su propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di intervento, l'attività degli assuntori di servizi l'istituzione e la tenuta dei relativi albi.

     I pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio di amministrazione, affinchè ne tenga conto nelle deliberazioni di propria competenza".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.