§ 4.6.5 - L.R. 27 luglio 1977, n. 18.
Integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, recante: «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:27/07/1977
Numero:18


Sommario
Art. 1.      La spesa per far fronte alle domande di contributo a fondo perduto, presentate da imprese artigiane operanti in Calabria entro i termini di cui all'art. 6 comma quarto della legge regionale 17 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.6.5 - L.R. 27 luglio 1977, n. 18.

Integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, recante: «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana».

(B.U. n. 31 del 29 luglio 1977).

 

Art. 1.

     La spesa per far fronte alle domande di contributo a fondo perduto, presentate da imprese artigiane operanti in Calabria entro i termini di cui all'art. 6 comma quarto della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, rientra nello stanziamento di lire 1.000 milioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3.

 

     Art. 2. [1]

     Nel Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, la Regione è rappresentata dall'assessore all'artigianato o da un suo delegato.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 11 marzo 1986, n. 8.