Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 20/06/2006 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Avvio delle procedure concorsuali. |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2004. |
Art. 3. Modifiche alla L.R. n. 22/1998. |
Art. 4. Abrogazione. |
Art. 5. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore. |
§ 4.5.27 – L.R. 20 giugno 2006, n. 9.
Modifica alle Leggi Regionali n. 22/1998 e n. 9/2004 sul trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara.
(B.U. 20 giugno 2006, n. 33).
Art. 1. Avvio delle procedure concorsuali. [1]
1. Al fine di dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione dei servizi, ai sensi del
2. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, possono essere confermate, nel rispetto della vigente normativa, sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali.
3. I contributi di esercizio per l’espletamento dei servizi di TPL di competenza delle Amministrazioni Provinciali, rimangono determinati secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, della
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla
1. All’art. 2 della
1) Al comma 2, in fine, dopo la parola “provinciale” è aggiunta la seguente frase: “, avente la dimensione chilometrica indicata nella delibera di Giunta Regionale, concernente l’individuazione dei servizi minimi, n. 3868 del 22.12.1998 e sue integrazioni e modifiche, e nei programmi di esercizio in atto alla data del 31.12.2005”.
2) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2 bis. Nella prima fase, al fine di consentire una corretta e omogenea applicazione sull’intero territorio regionale del processo di liberalizzazione dei servizi di cui alla Legge n. 422/97 e L.R. 22/98 sono istituite, di concerto con le Province di Potenza e Matera, commissioni valutatrici, distinte per Provincia, degli atti di gara relativi ai bandi di competenza dei medesimi Enti, costituite da un componente designato dalla Giunta Regionale in qualità di Presidente e da un componente di ciascuna delle due province designati dalle rispettive Giunte Provinciali”.
Art. 3. Modifiche alla
1. All’art. 19 della
1) Al comma 1 la percentuale “10%” è sostituita con la percentuale “20%”;
2) Al comma 1, dopo le parole “al
Art. 4. Abrogazione.
1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.
Art. 5. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della